Cassazione Civile, Ordinanza n. 00154/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive, sostenendo due distinte basi della pretesa: da un lato, che il suo inquadramento iniziale come Area A, posizione A2, fosse errato e che, secondo la contrattazione collettiva applicabile nel tempo, dovesse essere collocato sin dall’assunzione nell’Area B, posizione B1; dall’altro lato, che, in concreto, avesse svolto fin dall’inizio mansioni superiori riconducibili al profilo B1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall., ritenendo corretta la qualificazione dell’ente e negando sia il superiore inquadramento sia le differenze per mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa del comparto Croce Rossa Italiana, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, insistendo sul fatto che, quale autista soccorritore operante nell’ambito sanitario, avrebbe dovuto essere inserito nell’Area B e comunque avrebbe svolto mansioni superiori rispetto all’inquadramento formale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in relazione alla censura concernente lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, mentre ha respinto la parte del motivo diretta a contestare l’inquadramento originario e la pretesa trasposizione automatica dall’Area A all’Area B. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda di differenze retributive per mansioni superiori mediante il giudizio trifasico, riferito alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e alle mansioni effettivamente svolte con abitualità e prevalenza. Spese del giudizio di legittimità rimesse al giudice del rinvio. La Corte ha anche escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 209 l. fall.
norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale; il decreto del Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal lavoratore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 10 del c.c.n.l. 2002-2005
invocato dal ricorrente per sostenere il corretto inquadramento nell’Area B.
art. 13 del c.c.n.l. 1998-2001
richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa di superiore inquadramento.
artt. 7 e 8 del c.c.n.i. di Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dal ricorrente per la definizione delle declaratorie professionali rilevanti ai fini dell’inquadramento.
art. 6 del c.c.n.l. 2006-2009
richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva applicabile alla classificazione del personale.
art. 12 del contratto integrativo al c.c.n.l. 2006-2009
la Corte ribadisce che non ha operato una trasposizione automatica tra aree, ma una nuova e più chiara definizione dei profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi.
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della domanda di riconoscimento delle differenze retributive.
art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego contrattualizzato consente il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori, ma non il riconoscimento della superiore qualifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità, ritenute pienamente condivise.
art. 40 del d.lgs. n. 165/2001
richiamato con riferimento al vaglio di validità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego privatizzato.
art. 22, comma 1, lett. a), del contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
evocato per escludere che il c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana avesse superato i limiti della fonte nazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori va distinta dalla pretesa di superiore inquadramento: la prima può essere accolta anche senza mutamento formale di qualifica, la seconda dipende dalla corretta lettura delle declaratorie contrattuali applicabili.
- Per verificare se siano state svolte mansioni superiori, il giudice deve compiere un giudizio trifasico: individuare l’inquadramento posseduto, individuare quello rivendicato in base alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e confrontare tali livelli con le mansioni concretamente svolte.
- Nel giudizio sulle mansioni superiori il raffronto deve essere effettuato sulla base di tutte le fonti collettive pertinenti, nazionali e integrative, riferite a ciascun periodo del rapporto, non potendo il giudice limitarsi a una valutazione generica o riferita a un solo segmento temporale.
- La valutazione delle mansioni in concreto svolte deve essere qualitativa, quantitativa e temporale, e considerare abitualità, prevalenza, ampiezza dei poteri e responsabilità effettivamente esercitati.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva può ridefinire i profili professionali e le aree di inquadramento per il futuro, ma non si presume che essa abbia automaticamente trasposto lavoratori da un’area all’altra senza una chiara previsione in tal senso.
- Il giudice di merito commette errore di diritto quando nega il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori senza svolgere il raffronto analitico richiesto dalle declaratorie contrattuali e senza verificare concretamente le attività effettivamente svolte.
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