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Ordinanza

Ordinanza n. 2295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare contro il rigetto dell'iscrizione nella white list e il provvedimento interdittivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, aveva respinto l'istanza cautelare proposta contro il rigetto della domanda di iscrizione nella white list. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nell'appello. La controversia concerne il quadro indiziario posto dalla Prefettura a fondamento del provvedimento interdittivo e del diniego di iscrizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento interdittivo, anche in considerazione del quadro indiziario delineato dalla Prefettura. Non sono stati esaminati o definiti nel merito i presupposti dell'interdittiva né i singoli motivi di illegittimità, non riportati nel testo. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un provvedimento interdittivo antimafia, il giudice può negare la tutela cautelare quando ritenga prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti dell'interdittiva, anche in ragione del quadro indiziario rappresentato dalla Prefettura.
  • La valutazione cautelare sull'interdittiva antimafia comporta un bilanciamento tra l'interesse del privato alla sospensione degli effetti del provvedimento e l'interesse pubblico alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa; il rigetto della cautelare non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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