Regolamento (UE) 2025/202
Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina i TAC, i contingenti, i limiti di sforzo e le misure tecniche applicabili nel 2025 a un ampio numero di stock ittici, sia nelle acque UE sia in varie acque internazionali e di Stati terzi. Integra misure derivanti da pareri scientifici, piani pluriennali e decisioni di ORGP, e disciplina anche pesca ricreativa, divieti stagionali, specie vietate, scambi di contingenti e autorizzazioni per pescherecci UE e di paesi terzi. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2024/257 per alcune possibilità di pesca 2025, in particolare per il merluzzo bianco NAFO 2J3KL e altre previsioni puntuali. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica, in linea generale, dal 1° gennaio 2025.
Regolamento annuale che fissa per il 2025 e, in alcuni casi, per il 2026, le possibilità di pesca per numerosi stock ittici nelle acque dell’Unione e per i pescherecci dell’Unione in determinate acque non UE, disciplinando inoltre misure tecniche, divieti, autorizzazioni e talune modifiche al regolamento (UE) 2024/257.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione; si estende anche ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente indicate e alla pesca commerciale da riva. Riguarda le acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, anche determinate acque non dell’Unione, incluse aree soggette a ORGP (NAFO, NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA, NPFC) e talune acque di Stati terzi (Norvegia, Groenlandia, Fær Øer, Regno Unito, ecc.). Si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con numerose eccezioni temporali e applicazioni retroattive o protratte per specifiche misure e allegati.
Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2025 e il 2026
Il regolamento definisce il quadro annuale di gestione delle possibilità di pesca dell’Unione, fissando TAC, contingenti, limiti di sforzo e misure tecniche per una pluralità di stock e zone di pesca. La disciplina è costruita sulla base della politica comune della pesca, dei piani pluriennali applicabili, dei pareri scientifici del CIEM e degli impegni internazionali dell’Unione nell’ambito delle ORGP.
Ambito generale e impostazione del regolamento
L’atto si applica ai pescherecci dell’Unione e, nelle acque dell’Unione, anche ai pescherecci di paesi terzi; in via espressa si estende ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva. L’oggetto è la fissazione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e per i pescherecci dell’Unione in determinate acque non dell’Unione, con inclusione di alcuni periodi che si estendono nel 2026 e con applicazioni retroattive limitate per talune misure internazionali già efficaci. Il regolamento richiama la necessità di assicurare stabilità relativa, sfruttamento sostenibile, approccio precauzionale, allineamento all’MSY e tutela della biomassa riproduttiva.
TAC, ripartizione e TAC fissati dagli Stati membri
L’allegato I contiene i TAC, i contingenti per Stato membro e le condizioni funzionalmente collegate. In alcuni casi il regolamento lascia allo Stato membro interessato la fissazione del TAC, purché siano rispettati gli obiettivi della PCP, i piani pluriennali e le basi scientifiche utilizzate; in tali ipotesi gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 15 marzo 2025, i TAC adottati, i dati di base e la dimostrazione della conformità. Per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo deve trasmettere le informazioni già entro il 1° febbraio 2025 per il 2025 e il 2026.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambio di contingenti
Il regolamento recepisce l’obbligo di sbarco e disciplina le conseguenze sui TAC: le catture non soggette all’obbligo possono essere tenute a bordo o sbarcate solo se il relativo contingente è disponibile e non esaurito. Per alcune specie vulnerabili o con rischio di "choke species" sono previsti TAC di catture accessorie, spesso accompagnati da limiti e incentivi alla selettività. L’articolo 8 istituisce una riserva comune di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili, alimentata con percentuali di specifici TAC; gli Stati membri privi di quota possono attingervi fino al 31 marzo 2025, ma i quantitativi prelevati non sono riportabili e devono essere compensati, ove necessario, con contingenti di valore commerciale equivalente.
Misure per specie e zone particolarmente sensibili
Il regolamento contiene numerose misure puntuali per specie sensibili o strategiche. Per la spigola sono previsti divieti, deroghe tecniche e forti restrizioni alla pesca ricreativa nelle divisioni 4b, 4c, 6a e nella sottozona 7, nonché un tetto complessivo di 2 631 tonnellate per la spigola nelle divisioni 8a e 8b, con obblighi di informazione a carico di Spagna e Francia. Per il merluzzo giallo sono stabilite taglie minime e limiti alla pesca ricreativa nelle sottozone 8, 9 e 10 e in Copace 34.1.1. Per l’anguilla è imposto un lungo periodo di chiusura commerciale tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, con deroghe limitate per l’anguilla cieca, il ripopolamento e specifiche esigenze di migrazione nella sottozona 3. Il regolamento mantiene inoltre chiusure stagionali per i cicerelli e prevede misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord e nel Kattegat, con aree chiuse, attrezzi selettivi obbligatori e monitoraggio rafforzato.
Misure tecniche e divieti di specie
Sono disciplinate misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia, incluse configurazioni di reti, pannelli e griglie selettive, oltre a specifiche regole per scampo, eglefino, merlano e altre specie. Il regolamento vieta la pesca mirata di numerose specie protette o in cattivo stato di conservazione, compresi vari elasmobranchi e specie di acque profonde, imponendo il rilascio immediato delle catture accidentali non danneggiate. Sono inoltre previste misure per l’occhialone, il merluzzo bianco nel Kattegat, la sogliola nelle sottodivisioni 20-24 e altre specie di valore commerciale o conservazionistico.
Pesca in acque non UE, ORGP e relazioni con Regno Unito e Stati terzi
Una parte estesa del regolamento attua decisioni delle ORGP competenti: NAFO, NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA e NPFC. Vengono fissati TAC, limiti di capacità, finestre di chiusura, obblighi di notifica, regole su FAD, limiti alle attività esplorative e misure di conservazione per stock come tonno rosso, tonno obeso, pesce spada, sgombro occhione, austromerluzzi, krill antartico, scorfano del Mare di Irminger e stock demersali profondi. Nei rapporti con il Regno Unito e con la Norvegia il regolamento disciplina anche gli scambi di contingenti, i livelli di accesso e le condizioni operative, lasciando talvolta ai verbali concordati o a futuri accordi il completamento dei livelli di accesso.
Autorizzazioni di pesca e pescherecci di paesi terzi
L’allegato V stabilisce il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione operanti in acque di paesi terzi e per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. Sono disciplinati, tra gli altri, i casi di Norvegia, Fær Øer, Regno Unito e Venezuela; per quest’ultimo sono fissate autorizzazioni per i lutiani nelle acque della Guyana francese, con obbligo di contratto con un’impresa di trasformazione locale e sbarco di almeno il 75 % delle catture in Guyana francese.
Modifica del regolamento (UE) 2024/257 e applicazione temporale
L’articolo 60 modifica il regolamento (UE) 2024/257, inserendo una sezione sulle misure NAFO per il merluzzo bianco 2J3KL e aggiornando talune tabelle degli allegati. L’articolo 63 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione e si applichi, in via generale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con eccezioni significative per specie, zone e allegati; l’articolo 62 mantiene alcune disposizioni in applicazione nel 2026 fino al nuovo regolamento annuale. Il testo è quindi concepito come strumento di continuità regolatoria, assicurando la gestione immediata e senza soluzione di continuità delle campagne di pesca tra un anno e l’altro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e per i pescherecci dell’Unione in determinate acque non UE, includendo TAC 2025 e, in casi specifici, 2026, limiti di sforzo 2025 e misure per periodi particolari (CCAMLR, SIOFA, NPFC). Gli articoli 2-4 definiscono ambito soggettivo, pesca ricreativa, acque internazionali, TAC, contingente e numerose zone geografiche e funzionali.
Ripartizione dei TAC e TAC fissati dagli Stati membri
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per TAC, ripartizioni e condizioni collegate; prevede anche la possibilità di accesso nelle acque di Fær Øer, Groenlandia, Norvegia, Jan Mayen e Regno Unito nei limiti stabiliti. L’articolo 6 disciplina i TAC che devono essere fissati dagli Stati membri, impone conformità alla PCP e agli approcci MSY/precauzionale e richiede trasmissione alla Commissione entro il 15 marzo 2025; per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2 il Portogallo deve trasmettere i dati entro il 1° febbraio 2025 e 2026.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e riserva comune
L’articolo 7 limita il trattenimento a bordo e lo sbarco delle catture non soggette all’obbligo di sbarco ai soli casi di contingenti disponibili e non esauriti; individua inoltre gli stock oggetto di deroga all’imputazione ai contingenti. L’articolo 8 istituisce una riserva comune per lo scambio di contingenti per catture accessorie inevitabili, con contributi percentuali da taluni TAC, accesso esclusivo per gli Stati senza contingente fino al 31 marzo 2025, divieto di riporto dei quantitativi prelevati e regole di compensazione con contingenti di valore commerciale equivalente.
Sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e e supporto scientifico
L’articolo 9 stabilisce le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e secondo l’allegato II e consente alla Commissione di assegnare giorni aggiuntivi in mare, anche fino a tre giorni supplementari per un programma rafforzato di osservazione scientifica, previa consultazione dello CSTEP.
Misure specifiche per spigola, merluzzo giallo, anguilla, cicerelli, merluzzo bianco e altre specie sensibili
Gli articoli 10-21 contengono misure di conservazione mirate: divieti e deroghe per la spigola nelle divisioni 4b, 4c, 6a e 7, con limiti per la pesca ricreativa e per specifici attrezzi; limite complessivo di 2 631 tonnellate per la spigola nelle divisioni 8a e 8b, con obblighi di comunicazione per Spagna e Francia; taglia minima e limiti alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle sottozone 8, 9 e 10 e in Copace 34.1.1; chiusura della pesca commerciale dell’anguilla per almeno sei mesi tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, con possibili deroghe limitate per l’anguilla < 12 cm e per il ripopolamento; chiusure stagionali per i cicerelli; misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord e nel Kattegat, inclusi attrezzi selettivi, chiusure spaziali e rafforzamento di controllo; misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia; misure per l’occhialone nelle sottozone 6, 7 e 8; chiusura della pesca della sogliola nelle sottodivisioni 20-24; e un ampio elenco di specie vietate, con obbligo di rilascio immediato delle catture accidentali.
Autorizzazioni, trasferimenti di contingenti e specie vietate
Gli articoli 22-24 e 53-59 disciplinano codici per la trasmissione dei dati, il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci UE in acque di paesi terzi e la procedura per trasferimenti/scambi di contingenti con l’approvazione della Commissione. Sono previste autorizzazioni e condizioni per pescherecci norvegesi, delle Fær Øer, del Regno Unito e venezuelani nelle acque UE, nonché divieti di pesca per specie protette o profonde anche per i pescherecci di paesi terzi.
Attuazione delle misure ORGP e condizioni per singole zone
Il capo III del titolo II e gli articoli 25-52 recepiscono misure di NAFO, NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, SIOFA e NPFC: ad esempio, limiti e chiusure per scorfano nel Mare di Irminger, tonno rosso, FAD, austromerluzzi, krill antartico, tonno obeso, tonno albacora, pesce spada, sgombro occhione, squali, salmone e altri stock. In più casi sono stabiliti obblighi di notifica, limiti di capacità, chiusure temporali, limiti di cattura accessoria e divieti di pesca diretta.
Modifica del regolamento (UE) 2024/257
L’articolo 60 modifica il regolamento (UE) 2024/257, introducendo una nuova sezione sulle misure NAFO per il merluzzo bianco 2J3KL e aggiornando l’articolo 59; sostituisce inoltre specifiche tabelle degli allegati IA e IC, con nuovi dati su acciuga e merluzzo bianco NAFO 2J3KL e relative note su periodi di pesca e divieti di pesca diretta.
Applicazione temporale, proroghe e retroattività
L’articolo 63 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con numerose eccezioni: l’anguilla si applica dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026; la spigola in alcune zone dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 o fino ad atti delegati sostitutivi; la sezione NPFC dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026; il merluzzo bianco NAFO 2J3KL e altre misure per periodi specifici già indicati; la sezione 13 cessa con l’adozione di un regolamento successivo. L’articolo 62 prevede la continuazione mutatis mutandis di vari articoli nel 2026 fino al regolamento per il 2026.
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