Regolamento (UE) 2025/163
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/163 della Commissione, del 30 gennaio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono valutazione, per allinearlo all’esperienza applicativa e al nuovo regolamento delegato (UE) 2024/1159 sulla somministrazione orale di medicinali veterinari. L’intervento incide in modo ampio sulle categorie di modifiche ammissibili, sui presupposti tecnici e sulla documentazione da presentare, con particolare attenzione a fabbricazione, controlli, specifiche, confezionamento, etichettatura e adeguamenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto. È inoltre differita l’applicazione al 20 aprile 2025 per consentire adeguamenti informatici dell’Agenzia europea per i medicinali.
Modifica l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6 e, in particolare, alle variazioni autorizzative che possono essere presentate come variazioni che non richiedono valutazione. Riguarda titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, fabbricanti, fornitori, titolari di ASMF e di CEP, nonché, per taluni profili, i prodotti biologici, immunologici e vegetali e i medicinali destinati ad animali produttori di alimenti. È limitato alle modifiche elencate e alle condizioni tecniche e documentali previste nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, come sostituito o integrato. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 20 aprile 2025, dopo l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 in materia di variazioni non valutative dei medicinali veterinari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/163 della Commissione aggiorna l’elenco delle variazioni che non richiedono valutazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari. L’intervento recepisce l’esperienza applicativa maturata e l’evoluzione scientifica e tecnica, ed è inoltre finalizzato ad allineare il sistema autorizzativo alle nuove regole introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/1159 sulla somministrazione orale di medicinali veterinari ad animali destinati alla produzione di alimenti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, che consente di definire un elenco di variazioni non soggette a valutazione, tenendo conto dei criteri del paragrafo 2. Nella motivazione si evidenzia che l’Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i medicinali veterinari hanno raccomandato l’aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2021/17. Il nuovo testo stabilisce, o ridefinisce, quali modifiche sono considerate sufficientemente standardizzate da non richiedere una valutazione scientifica, nonché la documentazione che deve accompagnare la domanda di variazione.
Ambito delle modifiche introdotte
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 è modificato in modo esteso nelle parti A, B, C e D. Le variazioni riguardano, tra l’altro:
- cambiamenti di nome o indirizzo di titolari, fabbricanti, fornitori, titolari di ASMF e di CEP;
- soppressione o sostituzione di siti di fabbricazione, controllo qualità o rilascio lotti;
- modifiche di specifiche, limiti, parametri e metodi di prova;
- cambiamenti nel confezionamento primario e nel confezionamento del prodotto finito;
- modifiche della composizione del prodotto finito, inclusi eccipienti, aromi e coloranti;
- aggiornamenti documentali legati a CEP, CEP TSE e VAMF;
- variazioni di etichettatura, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo;
- allineamenti alle misure di farmacovigilanza e alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2024/1159.
Requisiti ricorrenti e condizioni di ammissibilità
Molte voci dell’allegato sono costruite su condizioni tecniche ricorrenti. In particolare, la variazione è ammessa solo se:
- non cambia la sostanza o il profilo qualitativo e quantitativo delle impurezze, né le proprietà fisico-chimiche rilevanti;
- il nuovo sito, fabbricante o fornitore è già integrato nei sistemi informatici dell’Unione, quando richiesto;
- non si tratta di sostanze attive sterili, biologiche o immunologiche, salvo diversa previsione;
- il processo di fabbricazione, la sintesi o le specifiche restano invariati oppure subiscono solo modifiche minori;
- sono disponibili studi di convalida, dati di lotto, dati di stabilità o comparativi, spesso su almeno due lotti pilota o di produzione;
- non sono necessarie nuove valutazioni su sicurezza virale o TSE, salvo i casi espressamente previsti.
Specifiche, metodi di prova e controlli di qualità
Il regolamento riscrive in modo molto dettagliato le voci concernenti specifiche e metodi analitici. Sono contemplate, tra le altre, le seguenti ipotesi:
- rafforzamento dei limiti di specifica per sostanza attiva, materiali di partenza, intermedi e reagenti;
- aggiunta di nuovi parametri di specifica con il corrispondente metodo di prova;
- modifiche minori a procedure di prova già approvate;
- sostituzione o aggiunta di prove in corso di fabbricazione;
- modifiche di procedure di prova per dosatori o dispositivi di somministrazione.
In tali casi, il testo richiede di regola:
- che la tecnica analitica non sia una tecnica biologica, immunologica o immunochimica, salvo specifiche eccezioni;
- che la prova aggiornata sia almeno equivalente alla precedente;
- che non aumentino i limiti di impurezza totali e non emergano impurezze non qualificate;
- che il fascicolo sia aggiornato con descrizione del metodo, sintesi dei dati di convalida e, se necessario, tabelle comparative.
Fabbricazione, siti produttivi e cambi di processo
Un gruppo rilevante di voci riguarda la fabbricazione della sostanza attiva e del prodotto finito. Il regolamento ammette, in condizioni rigorose, il cambio di fabbricante per materiali di partenza, reagenti, intermedi, sostanze attive, siti di controllo qualità, siti di micronizzazione, banche cellulari, apparecchiature di produzione e processi di fabbricazione. In più casi il nuovo processo deve essere identico o sostanzialmente invariato, con dimostrazione che il prodotto finale resta equivalente sotto il profilo di qualità, sicurezza ed efficacia.
Per esempio:
- la modifica della dimensione del lotto è ammessa entro limiti precisi, con disciplina distinta per aumenti fino a 10 volte, riduzioni fino a 10 volte e aumenti superiori a 10 volte;
- la modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito è limitata, tra l’altro, alle forme orali solide a rilascio immediato e alle soluzioni orali, e richiede dati di stabilità e comparabilità del profilo di dissoluzione;
- il cambio di processi di prova o di fabbricazione è escluso per alcune categorie sensibili, come sostanze attive biologiche o immunologiche.
Confezionamento primario, packaging e materiali
Il regolamento rivede anche le variazioni relative al confezionamento primario della sostanza attiva e del prodotto finito. Sono contemplate modifiche della composizione qualitativa o quantitativa del packaging, aggiunta o sostituzione di componenti del sistema di aromatizzazione o colorazione, cambiamenti nel fornitore di componenti del confezionamento e presentazione di nuovi CEP per materiali o eccipienti.
Le condizioni più rilevanti includono:
- equivalenza almeno pari del nuovo materiale rispetto a quello approvato;
- assenza di effetti negativi su stabilità, permeabilità, interazioni contenuto-confezione e caratteristiche funzionali;
- studi di stabilità avviati secondo orientamenti VICH o condizioni equivalenti;
- per i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, rispetto della disciplina applicabile ai componenti di aromatizzazione o colorazione, compreso il regolamento (CE) n. 470/2009, ove richiesto.
CEP, CEP TSE e documentazione di supporto
Le voci 44 e 46 sono riformulate per disciplinare la presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea (CEP) o di un CEP TSE aggiornato. Il testo distingue tra certificato aggiornato e nuovo certificato, imponendo, tra l’altro, che:
- il processo di fabbricazione non comporti uso di materiale di origine umana o animale, salvo informazioni già invariate e correttamente documentate;
- per taluni impieghi sterili si rispettino specifici requisiti sull’acqua utilizzata o sull’assenza di endotossine batteriche;
- il fabbricante sia già approvato e integrato nei sistemi informatici dell’Unione, quando richiesto;
- il fascicolo sia aggiornato con copia del CEP, dichiarazione della persona qualificata e, ove applicabile, tabella TSE aggiornata con informazioni su specie, tessuti, paese di origine e uso del materiale.
Parte C: informazioni di prodotto, farmacovigilanza ed etichettatura
Nella parte C, il regolamento interviene sulle variazioni per l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura e del foglietto illustrativo al fine di recepire decisioni o raccomandazioni dell’autorità competente o dell’Agenzia sulle misure di gestione del rischio in farmacovigilanza, nonché sulle condizioni e sugli obblighi dell’autorizzazione all’immissione in commercio, incluso il piano di gestione del rischio.
Sono inoltre aggiornate le regole sull’uso di abbreviazioni e pittogrammi sul confezionamento primario o esterno, purché conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 e non pregiudichino la leggibilità. Infine, si consente l’allineamento delle informazioni di prodotto alle prescrizioni dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2024/1159, sempre a condizione che non siano richiesti nuovi dati per la valutazione.
Parte D: prodotti biologici e certificato VAMF
Per i prodotti biologici, la parte D è aggiornata con riferimento alle modifiche del nome o dell’indirizzo del titolare del certificato VAMF. Il requisito centrale è che il titolare resti la stessa entità giuridica, con eventuale aggiornamento delle sezioni pertinenti del fascicolo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 20 aprile 2025. La Commissione spiega tale differimento con la necessità di consentire all’Agenzia europea per i medicinali di adeguare la banca dati impiegata per la presentazione delle variazioni che non richiedono valutazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle variazioni non valutative
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 secondo l’allegato del nuovo regolamento. L’intervento amplia, sostituisce o precisa numerose voci delle parti A, B, C e D dell’elenco delle variazioni che non richiedono valutazione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2019/6.
Adeguamenti per il regolamento delegato (UE) 2024/1159
Tra le ragioni della modifica vi è la necessità di adattare i termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio per assicurare la conformità all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2024/1159. Sono incluse nell’elenco solo le modifiche che non richiedono una valutazione scientifica, con specificazione della documentazione da allegare alla domanda di variazione.
Requisiti tecnici su fabbricanti, siti e sistemi informatici UE
Molte variazioni sono ammissibili solo se il titolare, il fabbricante o il fornitore è già integrato nei sistemi informatici dell’Unione che conservano e forniscono i dati delle organizzazioni. In varie ipotesi deve inoltre rimanere invariato il sito di fabbricazione o di controllo della qualità, oppure devono restare identici processo, specifiche, forme farmaceutiche e operazioni di fabbricazione.
Modifiche di specifiche, metodi di prova e procedimenti analitici
Sono riscritte o introdotte numerose voci relative a cambiamenti di specifiche, nuovi parametri, rafforzamento dei limiti, nuove prove, sostituzione di metodi analitici e modifiche minori. In genere sono richiesti studi di convalida, dimostrazione di equivalenza rispetto ai metodi precedenti, dati comparativi e assenza di nuove impurezze non qualificate o di impatti su identità, qualità, sicurezza ed efficacia.
Confezionamento primario, eccipienti e composizione del prodotto finito
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le variazioni concernenti composizione qualitativa o quantitativa del confezionamento primario, nuovi materiali di confezionamento, modifiche degli eccipienti e sistemi di aromatizzazione o colorazione. Sono previsti requisiti di stabilità, compatibilità, permeabilità, assenza di interazioni e, per i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 per taluni componenti di aromatizzazione o colorazione.
CEP, CEP TSE e aggiornamenti documentali
Sono sostituite le voci relative alla presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea (CEP), alla sua versione aggiornata e al CEP TSE aggiornato. Le modifiche ammesse richiedono, in generale, che non cambi la fonte del materiale o che le informazioni restino invariate, e prevedono l’aggiornamento della documentazione del fascicolo e della dichiarazione della persona qualificata.
Aggiornamenti di farmacovigilanza, condizioni dell’AIC ed etichettatura
Nella parte C vengono aggiornate le variazioni per attuare risultati di procedure o raccomandazioni dell’autorità competente o dell’Agenzia in materia di misure di gestione del rischio in farmacovigilanza, obblighi e condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio, piano di gestione del rischio, uso di abbreviazioni e pittogrammi conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 e allineamento delle informazioni di prodotto all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2024/1159, sempre senza nuovi dati da valutare.
Prodotti biologici: aggiornamento del certificato VAMF
La parte D è modificata per le variazioni di nome o indirizzo del titolare del certificato VAMF per i prodotti biologici, precisando che il titolare deve rimanere la stessa entità giuridica e che possono essere aggiornate, se opportuno, le sezioni pertinenti del fascicolo.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 20 aprile 2025. La Commissione motiva il differimento con l’esigenza di consentire all’EMA gli adeguamenti necessari nella banca dati utilizzata per la presentazione delle variazioni non valutative.
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