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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/167

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l’immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32025R0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della glucosil esperidina come nuovo alimento, dopo la valutazione favorevole dell’EFSA sulla sua sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, inserendo il nuovo alimento nell’elenco unionale con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche. Per cinque anni sono tutelati i dati scientifici del fascicolo del richiedente, con esclusiva iniziale in favore di Nagase Viita Co., Ltd.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato della glucosil esperidina come nuovo alimento e modifica dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica alla glucosil esperidina quale nuovo alimento, destinata all’uso nell’Unione europea nelle bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, nelle bevande energetiche e negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia. Per gli integratori alimentari sono previsti limiti d’uso specifici anche per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni. Il regolamento introduce inoltre una tutela dei dati per cinque anni dalla sua entrata in vigore, con effetti esclusivi a favore del richiedente Nagase Viita Co., Ltd. L’autorizzazione è direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Glucosil esperidina come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della glucosil esperidina quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto dà seguito alla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA e inserisce il nuovo alimento nell’elenco unionale dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il sistema del regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da Nagase Viita Co., Ltd. il 26 marzo 2021; successivamente il richiedente ha modificato taluni usi proposti, sostituendo la categoria "bevande funzionali" con "bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico" e "bevande energetiche", e ha ritirato la parte relativa agli integratori per bambini nella prima infanzia. L’EFSA, con parere del 25 giugno 2024, ha concluso che la glucosil esperidina è sicura alle condizioni d’uso proposte per la popolazione destinataria indicata.

Tutela dei dati e esclusiva iniziale

La Commissione riconosce che l’autorizzazione si fonda su dati scientifici e studi protetti da diritti di proprietà industriale, tra cui certificati di analisi, analisi HPLC-UV e RMN, descrizione del processo produttivo, studi di stabilità, test di genotossicità e studi di tossicità orale e teratogenicità. Poiché il richiedente ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, tali dati sono tutelati per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. In tale periodo solo Nagase Viita Co., Ltd. può immettere sul mercato dell’Unione la glucosil esperidina, salvo autorizzazione ottenuta da terzi senza riferimento ai dati tutelati o con il consenso del titolare.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato, stabilisce le categorie di alimenti autorizzate e i livelli massimi di impiego. La glucosil esperidina può essere utilizzata nelle bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico e nelle bevande energetiche fino a 525 mg/L. Negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, sono previsti limiti giornalieri di 115 mg per i bambini tra 3 e 10 anni e di 200 mg per le persone di età superiore a 10 anni.

Etichettatura e avvertenze

Per i prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento, la denominazione da riportare in ეტichetta è "Glucosil esperidina". Per gli integratori alimentari è richiesta una specifica avvertenza, formulata in funzione della fascia di età di destinazione, che segnali che il nuovo alimento non dovrebbe essere consumato da lattanti e bambini nella prima infanzia oppure, se pertinente, da bambini di età inferiore a 10 anni.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

La glucosil esperidina è descritta come una polvere da giallo pallido a giallo-marrone, ottenuta per via enzimatica a partire da esperidina isolata da bucce, succo o semi di agrumi e destrina. Il processo produttivo comprende inattivazione enzimatica, purificazione in più fasi, filtrazione, separazione cromatografica, concentrazione intermedia, decolorazione, concentrazione per evaporazione, microfiltrazione ed essiccazione a spruzzo. L’allegato riporta inoltre le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche, tra cui composizione percentuale, limiti per metalli pesanti e criteri microbiologici di sicurezza.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato indica che l’iscrizione del nuovo alimento è autorizzata dal 20 febbraio 2025 e che la misura si basa su dati scientifici protetti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco unionale

L’articolo 1 autorizza la glucosil esperidina all’immissione sul mercato dell’Unione e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato di conseguenza.

Tutela esclusiva iniziale del richiedente

Per i cinque anni decorrenti dal 20 febbraio 2025, solo Nagase Viita Co., Ltd. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione ottenuta da un richiedente successivo senza riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso della società titolare.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 vieta, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’utilizzo a vantaggio di richiedenti successivi dei dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, salvo consenso di Nagase Viita Co., Ltd.

Condizioni d’uso e limiti massimi

Nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sono fissati i livelli massimi: 525 mg/L per le bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico; 525 mg/L per le bevande energetiche; 115 mg/giorno per gli integratori alimentari destinati a bambini di età compresa fra 3 e 10 anni; 200 mg/giorno per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 10 anni.

Requisiti di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento in ეტichetta deve essere "Glucosil esperidina". Per gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento l’etichetta deve indicare che il nuovo alimento non dovrebbe essere consumato da lattanti e da bambini nella prima infanzia oppure, in funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore, da bambini di età inferiore a 10 anni.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato descrive la glucosil esperidina come polvere da giallo pallido a giallo-marrone, costituita da monoglucosil esperidina e prodotta enzimaticamente a partire da esperidina isolata da bucce, succo o semi di agrumi e destrina. Sono indicati il processo produttivo, la denominazione chimica IUPAC, il sinonimo 4G-α-d-glucopiranosil-esperidina, il numero CAS 161713-86-6, la formula C34H44O20 e i parametri di composizione e purezza, inclusi limiti per monoglucosil esperidina, esperidina, perdita all’essiccazione, residuo alla calcinazione, piombo, arsenico e criteri microbiologici.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato precisa che l’iscrizione è autorizzata il 20 febbraio 2025 e si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei datimercato interno

Testo integrale

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