Regolamento (UE) 2025/205
Regolamento (UE) 2025/205 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 22 febbraio 2027 l’esenzione umanitaria connessa alle misure restrittive antiterrorismo del regolamento (CE) n. 2580/2001. La modifica recepisce a livello di diritto dell’Unione la decisione PESC 2025/204, adottata per adeguare la disciplina delle misure restrittive alle esigenze dell’assistenza umanitaria. L’intervento è limitato a due modifiche puntuali dell’articolo 6 del regolamento del 2001: estensione della durata dell’esenzione da 12 a 24 mesi e aggiornamento della relativa data di scadenza.
Proroga dell’esenzione umanitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2580/2001 sulle misure restrittive antiterrorismo.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive specifiche contro determinate persone, gruppi ed entità destinate a combattere il terrorismo, disciplinate dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Incide in particolare sulle regole relative al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, prorogando l’esenzione umanitaria già introdotta per talune attività e organizzazioni umanitarie. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga dell’esenzione umanitaria nel regime antiterrorismo dell’UE
Il regolamento (UE) 2025/205 interviene in modo mirato sul regolamento (CE) n. 2580/2001, che disciplina misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità ai fini della lotta al terrorismo. La finalità è adeguare la disciplina del congelamento dei beni e del divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche alla proroga dell’esenzione umanitaria disposta in sede PESC.
Contesto normativo
Il regolamento del 2001 attua la posizione comune 2001/931/PESC. I considerando richiamano la decisione (PESC) 2024/628, che aveva introdotto un’esenzione umanitaria inizialmente limitata a 12 mesi, oltre a un meccanismo di deroga per soggetti impegnati in attività umanitarie che non possono beneficiare dell’esenzione e a una clausola di riesame. Successivamente, la decisione (PESC) 2025/204 ha prorogato l’esenzione fino al 22 febbraio 2027. Poiché le misure rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, il Consiglio precisa che è necessario un regolamento dell’Unione per assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Modifiche apportate all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2580/2001
La modifica è limitata a due interventi puntuali:
- al paragrafo 7, il riferimento a "12 mesi" è sostituito con "24 mesi";
- al paragrafo 8, la data "22 febbraio 2025" è sostituita con "22 febbraio 2027".
In termini sostanziali, ciò comporta la proroga dell’assetto derogatorio a favore di soggetti e attività umanitarie interessati dalle misure restrittive antiterrorismo. Il regolamento non ridefinisce la platea dei soggetti destinatari né introduce nuove misure sanzionatorie, ma aggiorna la durata dell’esenzione già prevista dal quadro normativo esistente.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievi operativi per gli operatori
Per i professionisti che assistono enti, organizzazioni umanitarie o soggetti esposti a misure restrittive UE, l’effetto pratico principale è il mantenimento fino al 22 febbraio 2027 del regime di esenzione umanitaria nel perimetro del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il testo non modifica le condizioni di merito dell’esenzione, ma ne estende la durata e aggiorna la relativa scadenza nel corpo del regolamento.
Disposizioni principali
Proroga dell’esenzione umanitaria
All’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2580/2001, il periodo dell’esenzione umanitaria è esteso da 12 mesi a 24 mesi. La modifica dà attuazione alla decisione (PESC) 2025/204, che proroga l’esenzione fino al 22 febbraio 2027.
Aggiornamento della data di scadenza
All’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2580/2001, la data "22 febbraio 2025" è sostituita con "22 febbraio 2027", allineando il testo del regolamento alla proroga dell’esenzione umanitaria.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e coordinamento con il diritto PESC
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e si collega alla decisione (PESC) 2025/204, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. Il considerando sottolinea la necessità di un atto di diritto derivato UE per garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/163
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/167
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/168
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/169
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/202
- Regolamento · 30 gen 2025Regolamento (UE) 2025/206
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →