Regolamento (UE) 2025/206
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma la permanenza nell’elenco della generalità dei soggetti già inseriti, dopo il riesame periodico e alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti, mentre cancella la voce di una persona deceduta. Il nuovo testo sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, che viene espressamente abrogato. L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle persone fisiche e dei gruppi/entità interessati.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell’elenco allegato al regolamento, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’ambito è quello dell’Unione europea e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo opera come aggiornamento periodico dell’elenco sulla base del riesame previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e tiene conto delle decisioni delle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC; viene anche eliminata una voce relativa a una persona deceduta.
Aggiornamento dell’elenco UE di soggetti sottoposti a misure restrittive antiterrorismo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. Il provvedimento si fonda sul riesame periodico previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, e tiene conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti, nonché delle decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC.
Finalità e presupposti del riesame
Nei considerando il Consiglio dichiara di aver già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, contenente un elenco aggiornato dei soggetti interessati, e di aver informato gli iscritti della volontà di mantenerli nell’elenco e, ove necessario, della possibilità di chiedere le motivazioni dell’inserimento. Il Consiglio conclude che, per la generalità dei soggetti, permangono i presupposti per l’applicazione delle misure restrittive, in quanto le autorità competenti hanno adottato decisioni relative al loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931/PESC.
Aggiornamento dell’elenco allegato
L’articolo 1 stabilisce che l’elenco dei destinatari delle misure è contenuto nell’allegato al regolamento. In sede di aggiornamento viene soppressa la voce relativa a una persona deceduta, mentre restano inclusi gli altri soggetti elencati. L’allegato contiene sia persone fisiche, con indicazione di dati identificativi essenziali, sia gruppi ed entità, tra cui varie organizzazioni note nel contesto della lotta al terrorismo.
Abrogazione del precedente atto di esecuzione
L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, che viene così sostituito dal nuovo elenco aggiornato.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura tipica del regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Riesame dell’elenco e mantenimento delle iscrizioni
Nei considerando il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco come richiesto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti; per la totalità degli altri soggetti iscritti, le decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC confermano il collegamento con atti terroristici e giustificano il mantenimento delle misure restrittive.
Cancellazione di una voce dall’elenco
Il Consiglio conclude che la voce relativa a una persona deceduta deve essere soppressa dall’elenco, con conseguente aggiornamento dell’allegato.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, sostituito dal presente atto.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca le persone fisiche e i gruppi/entità inclusi nell’elenco. Tra i soggetti figurano, tra gli altri, singole persone con dati identificativi e organizzazioni come Hamas, Hezbollah Military Wing, PKK, LTTE, PFLP, Jihad islamica palestinese, Sendero Luminoso e The Base.
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