Regolamento (UE) 2025/168
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/168 della Commissione, del 30 gennaio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per 10 anni l’autorizzazione del preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione si fonda sulla valutazione dell’EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso autorizzate, ma segnala rischi di sensibilizzazione per pelle e vie respiratorie e la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, viene soppressa la corrispondente voce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 e introdotto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014.
Ambito di applicazione
Si applica al preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, destinato a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi, i fabbricanti e gli utilizzatori del prodotto e dei mangimi che lo contengono; include prescrizioni di etichettatura, conservazione, impiego e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono previste misure transitorie per il prodotto e i mangimi prodotti ed ეტichettati prima del 20 febbraio 2026 secondo le norme applicabili prima del 20 febbraio 2025; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale.
La Commissione richiama il parere EFSA del 17 aprile 2024, che conferma la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori e ambiente alle condizioni attualmente autorizzate. Il parere segnala tuttavia che il prodotto va considerato un potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie e che l’esposizione cutanea e inalatoria è rischiosa; non è stato possibile concludere sull’irritazione oculare.
Base giuridica e presupposti del rinnovo
Il rinnovo è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 14, paragrafo 2.
La Commissione afferma che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, motivo per cui l’autorizzazione viene rinnovata. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni della precedente valutazione sul metodo di analisi e, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con applicazione quindi generalizzata nel settore dei mangimi.
L’allegato definisce il preparato come forma solida contenente cellule vitali di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169, con un tenore minimo di 2,5 × 10^10 CFU/g di additivo. Sono inoltre indicati i metodi ufficiali di controllo: conteggio mediante metodo dello spatolamento superficiale con agar MRS (EN 15787) e identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE, CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA.
Condizioni di impiego e prescrizioni tecniche
Per l’uso dell’additivo e delle premiscele, l’allegato impone di indicare nelle istruzioni le condizioni di conservazione. È prevista una dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco qualora l’additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio.
Il regolamento non introduce una dose massima autonoma nel testo allegato, ma conferma le condizioni d’uso autorizzate nell’ambito del rinnovo. Le prescrizioni tecniche dell’allegato assumono rilievo sia per la conformità del prodotto sia per la sua commercializzazione e impiego nei mangimi.
Misure di protezione degli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha segnalato un rischio di sensibilizzazione per pelle e vie respiratorie, l’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati mediante misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
La Commissione precisa che tali misure lasciano impregiudicate le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014
In conseguenza del rinnovo, il regolamento sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 la voce 1k20747 relativa a "Lactobacillus fermentum NCIMB 30169". La soppressione riflette l’aggiornamento dell’autorizzazione e la nuova denominazione tassonomica del ceppo.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento prevede un regime transitorio: il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 20 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 20 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni riportate nell’allegato stesso. Il rinnovo si basa sulla verifica che il preparato soddisfi le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Modifica del regolamento (UE) n. 399/2014
L’articolo 2 sopprime dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 la voce 1k20747 relativa a "Lactobacillus fermentum NCIMB 30169", in coerenza con il rinnovo dell’autorizzazione e con l’aggiornamento della denominazione tassonomica in Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169.
Periodo transitorio
L’articolo 3 consente al preparato e ai mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 20 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 20 febbraio 2025, di continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni tecniche e di sicurezza dell’allegato
L’allegato specifica l’additivo 1k20747, la composizione del preparato (almeno 2,5 × 10^10 CFU/g, forma solida), il materiale attivo (cellule vitali di Limosilactobacillus fermentum NCIMB 30169), i metodi di analisi (EN 15787 per il conteggio; PFGE CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA per l’identificazione) e le condizioni d’uso, inclusa la dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco se non usato in combinazione con altri microrganismi.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Inoltre, nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.
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