Cassazione Penale, Sentenza n. 28722/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione per i seguenti motivi: (1) nullità per mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; (2) vizio nel calcolo del termine di prescrizione in relazione alla restituzione in termine (art. 175 c.p.p. e art. 161 c.p.p.), sostenendo che il periodo intercorrente tra notifica della sentenza contumaciale e la restituzione non dovrebbe essere escluso dal computo della prescrizione; (3) omissione di valutazione d'ufficio dell'estinzione della pena ai sensi dell'art. 129 c.p.; (4) vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità, con contestazione dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo e richiesta di nuovo esame delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni essenziali: (1) il motivo sulla mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è infondato perché l'art. 415-bis è stato introdotto dalla legge n. 479/1999 e non era vigente all'epoca del procedimento (principio tempus regit actum); (2) la doglianza sulla prescrizione è infondata: la disciplina transitoria e la giurisprudenza consentono che, in caso di restituzione in termine, non si computi ai fini della prescrizione il tempo intercorrente tra notifica della sentenza contumaciale e notifica dell'ordinanza di restituzione (art. 175 comma 8 previgente); nel caso concreto il termine di prescrizione non è decorso; (3) la causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 comma 4 c.p. richiede l'irrevocabilità della condanna, assente nel caso di specie; (4) il motivo relativo alla motivazione è inammissibile perché si riduce a richiesta di nuovo apprezzamento di merito delle prove; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
introdotto con legge n. 479 del 1999
Non applicabile retroattivamente alle fasi processuali concluse prima della sua entrata in vigore; pertanto la mancata rinnovazione dell'avviso non può essere fatta valere per procedimenti originatisi nel 1994-95
art. 175 c.p.p. (previgente), comma 8
Nel previgente sistema, in caso di concessione della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la restituzione non si computa ai fini della prescrizione del reato
art. 161 c.p.p., comma 2
Riferito dal ricorrente come disciplina di riferimento per il termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale "interruzione" invocata non possa essere estesa interpretativamente ai casi di restituzione disciplinati dall'art. 175 previgente
art. 420-quater c.p.p.
Prevede una specifica sospensione in caso di impossibilità di notifica che è espressamente parificata ai casi di interruzione ai fini della prescrizione (art. 159 ultimo comma); la Corte non ha ritenuto possibile assimilare per via interpretativa la fattispecie della restituzione in termine a questa sospensione
art. 172 c.p.
L'estinzione della pena per prescrizione richiede l'irrevocabilità della condanna; non essendosi verificata l'irrevocabilità, la domanda di estinzione non poteva trovare accoglimento
art. 129 c.p.
Rinvocato dal ricorrente quale possibile causa di proscioglimento/estinzione, ma la Corte ha escluso che la materia dell'estinzione della pena fosse di immediata applicazione nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata
Sez. 5, Sentenza n. 14001 del 03/02/2020 (Martinaj, Rv. 279102 - 01)
Conferma che, in tema di restituzione in termini, il tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione non si tenga conto ai fini della prescrizione
Massime di principio
- L'art. 415-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente: se l'atto/processo si è svolto prima dell'entrata in vigore della norma, la mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis non invalida automaticamente la sentenza.
- In caso di restituzione in termine per impugnare una sentenza contumaciale, il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di restituzione non viene computato ai fini della prescrizione secondo la previgente disciplina (art. 175 c.p.p. comma 8) e la giurisprudenza consolidata.
- Non è ammessa una assimilazione interpretativa tra le diverse cause di sospensione/interruzione della prescrizione se il legislatore ha previsto un elenco tassativo: le norme che individuano gli effetti sul termine di prescrizione devono essere applicate nella loro specificità.
- L'estinzione della pena per prescrizione richiede l'irrevocabilità della condanna: la sussistenza di un procedimento di impugnazione pendente o di una sentenza non definitiva impedisce l'automatica estinzione.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che si risolvono in richiesta di nuovo apprezzamento delle prove sono inammissibili; la Cassazione valuta solo la logica, coerenza e completezza della motivazione rispetto alle fonti di prova.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso.
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