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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28722/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione per i seguenti motivi: (1) nullità per mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; (2) vizio nel calcolo del termine di prescrizione in relazione alla restituzione in termine (art. 175 c.p.p. e art. 161 c.p.p.), sostenendo che il periodo intercorrente tra notifica della sentenza contumaciale e la restituzione non dovrebbe essere escluso dal computo della prescrizione; (3) omissione di valutazione d'ufficio dell'estinzione della pena ai sensi dell'art. 129 c.p.; (4) vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità, con contestazione dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo e richiesta di nuovo esame delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni essenziali: (1) il motivo sulla mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è infondato perché l'art. 415-bis è stato introdotto dalla legge n. 479/1999 e non era vigente all'epoca del procedimento (principio tempus regit actum); (2) la doglianza sulla prescrizione è infondata: la disciplina transitoria e la giurisprudenza consentono che, in caso di restituzione in termine, non si computi ai fini della prescrizione il tempo intercorrente tra notifica della sentenza contumaciale e notifica dell'ordinanza di restituzione (art. 175 comma 8 previgente); nel caso concreto il termine di prescrizione non è decorso; (3) la causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 comma 4 c.p. richiede l'irrevocabilità della condanna, assente nel caso di specie; (4) il motivo relativo alla motivazione è inammissibile perché si riduce a richiesta di nuovo apprezzamento di merito delle prove; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    introdotto con legge n. 479 del 1999

    Non applicabile retroattivamente alle fasi processuali concluse prima della sua entrata in vigore; pertanto la mancata rinnovazione dell'avviso non può essere fatta valere per procedimenti originatisi nel 1994-95

  • art. 175 c.p.p. (previgente), comma 8

    Nel previgente sistema, in caso di concessione della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la restituzione non si computa ai fini della prescrizione del reato

  • art. 161 c.p.p., comma 2

    Riferito dal ricorrente come disciplina di riferimento per il termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale "interruzione" invocata non possa essere estesa interpretativamente ai casi di restituzione disciplinati dall'art. 175 previgente

  • art. 420-quater c.p.p.

    Prevede una specifica sospensione in caso di impossibilità di notifica che è espressamente parificata ai casi di interruzione ai fini della prescrizione (art. 159 ultimo comma); la Corte non ha ritenuto possibile assimilare per via interpretativa la fattispecie della restituzione in termine a questa sospensione

  • art. 172 c.p.

    L'estinzione della pena per prescrizione richiede l'irrevocabilità della condanna; non essendosi verificata l'irrevocabilità, la domanda di estinzione non poteva trovare accoglimento

  • art. 129 c.p.

    Rinvocato dal ricorrente quale possibile causa di proscioglimento/estinzione, ma la Corte ha escluso che la materia dell'estinzione della pena fosse di immediata applicazione nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 5, Sentenza n. 14001 del 03/02/2020 (Martinaj, Rv. 279102 - 01)

    Conferma che, in tema di restituzione in termini, il tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione non si tenga conto ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • L'art. 415-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente: se l'atto/processo si è svolto prima dell'entrata in vigore della norma, la mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis non invalida automaticamente la sentenza.
  • In caso di restituzione in termine per impugnare una sentenza contumaciale, il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di restituzione non viene computato ai fini della prescrizione secondo la previgente disciplina (art. 175 c.p.p. comma 8) e la giurisprudenza consolidata.
  • Non è ammessa una assimilazione interpretativa tra le diverse cause di sospensione/interruzione della prescrizione se il legislatore ha previsto un elenco tassativo: le norme che individuano gli effetti sul termine di prescrizione devono essere applicate nella loro specificità.
  • L'estinzione della pena per prescrizione richiede l'irrevocabilità della condanna: la sussistenza di un procedimento di impugnazione pendente o di una sentenza non definitiva impedisce l'automatica estinzione.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che si risolvono in richiesta di nuovo apprezzamento delle prove sono inammissibili; la Cassazione valuta solo la logica, coerenza e completezza della motivazione rispetto alle fonti di prova.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso.

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