Sentenza n. 250/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS- del 13 marzo 2025 e di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie realizzate senza permesso di costruire, autorizzazione sismica e autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva della società conduttrice, sostenendo di non essere responsabile degli abusi e di non aver avuto la disponibilità dell’immobile al momento della loro realizzazione. È stata inoltre contestata la sussistenza degli abusi e il difetto di istruttoria e motivazione, con riferimento al cambio di destinazione d’uso da industriale a locale per feste, sala da ballo e attività ludiche, alle strutture esterne destinate a bar e tensostruttura e alla pista di go-kart con manufatto prefabbricato. Le ricorrenti hanno sostenuto che il mutamento di destinazione d’uso fosse meramente funzionale e privo di opere e di incremento del carico urbanistico, che alcune opere fossero già state rimosse o autorizzate e che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di una SCIA o la pregressa sanatoria edilizia del 2008. È stata infine dedotta la violazione dei principi di collaborazione, proporzionalità e legittimo affidamento, assumendo che il tempo trascorso, la conoscenza pregressa degli abusi e il rilascio di precedenti autorizzazioni avessero impedito l’adozione tardiva dell’ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse per la parziale demolizione delle opere, eccezione respinta dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’estromissione della società proprietaria fallita per difetto di legittimazione processuale attiva. Ai sensi degli artt. 16 e 43 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie patrimoniali, salvo i diritti strettamente personali o l’inerzia meramente passiva e non consapevole della curatela. Nel caso concreto, la curatela era stata destinataria dell’ordinanza, aveva conoscenza degli abusi, si era attivata per la demolizione e non aveva impugnato l’atto, evidenziando una scelta consapevole; pertanto il ricorso autonomamente proposto dalla società fallita tramite il legale rappresentante è stato dichiarato inammissibile quanto a tale parte. Il Collegio ha invece esaminato il ricorso della società conduttrice e lo ha respinto. La censura sulla sua estraneità agli abusi è stata disattesa perché l’ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto anche al detentore o utilizzatore che abbia la disponibilità, anche giuridica, dell’opera e sia in grado di provvedere al ripristino, indipendentemente dall’autore materiale dell’abuso. La documentazione, inclusa la perizia di stima del 2022, dimostrava inoltre la preesistenza degli abusi e la loro riferibilità alla società che deteneva gli immobili. Sono state ritenute sufficienti e analitiche la relazione tecnica comunale e la documentazione prodotta dalle stesse ricorrenti. Il mutamento da destinazione industriale a commerciale non è stato qualificato come semplice cambio funzionale privo di opere: risultavano demolizione di pareti divisorie, realizzazione di collegamenti tra unità immobiliari, modifica degli spazi e degli impianti, strutture metalliche e tensostrutture stabilmente infisse al suolo. In ogni caso, la mancanza dell’autorizzazione sismica e dell’autorizzazione paesaggistica rendeva abusivi gli interventi e giustificava la demolizione. Il giudice ha escluso la possibilità di un’autorizzazione sismica in sanatoria per opere soggette a controllo preventivo e ha ritenuto doverosa la repressione degli interventi sine titulo realizzati in area vincolata. Anche la pista di go-kart è stata ritenuta priva dei necessari titoli edilizi, nonostante l’autorizzazione del Consorzio industriale all’utilizzo dell’area. È stata infine respinta la censura sull’affidamento: il decorso del tempo, la conoscenza degli abusi da parte dell’amministrazione o il rilascio di precedenti provvedimenti autorizzatori non legittimano la conservazione di un illecito edilizio permanente e non impongono una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla demolizione. L’eccezione comunale di improcedibilità per parziale demolizione è stata respinta, poiché la rimozione parziale non equivale a riconoscimento della legittimità dell’ordinanza né elimina l’interesse all’annullamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 16 e 43 l. fall.
La sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 16 l. fall. determina infatti la perdita in capo al fallito della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, ai sensi dell'art. 43 l. fall.
Nelle controversie patrimoniali il fallito perde la capacità processuale e la legittimazione spetta al curatore, salvo diritti strettamente personali o inerzia non consapevole della curatela.
artt. 31 e seguenti d.P.R. 380/2001
provvedere entro 90 giorni dalla notifica della presente, alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi
L’ordine di demolizione è il rimedio ripristinatorio applicabile alle opere eseguite abusivamente e può essere rivolto al soggetto che abbia la disponibilità dell’opera, anche se non autore materiale dell’abuso.
art. 27 d.P.R. 380/2001
rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
In area sottoposta a vincolo paesaggistico la demolizione d’ufficio riguarda tutti gli interventi edilizi sine titulo, non soltanto quelli eseguiti in assenza di permesso di costruire.
artt. 93, 94, 94-bis e 98, comma 3, d.P.R. 380/2001
nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione
Le opere soggette a controllo sismico preventivo non possono essere eseguite senza autorizzazione; l’ordinamento non prevede un’autorizzazione sismica in sanatoria, ma soltanto la riconduzione a conformità nei casi previsti.
art. 4 Regolamento Regione Lazio n. 26/2020
In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l'autorizzazione sismica
La preventiva autorizzazione sismica regionale è necessaria per gli interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione soggetti alla disciplina antisismica.
artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate in relazione a leale collaborazione, legittimo affidamento e tardivo esercizio del potere, ma il giudice ha escluso che tali principi ostino alla demolizione di un abuso edilizio permanente.
art. 6 Regolamento Regione Lazio n. 2/2012
Le opere accertate non rientravano tra gli interventi esonerati dall’autorizzazione sismica.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura reale e può essere rivolto anche al proprietario, detentore o utilizzatore che abbia la disponibilità, anche solo giuridica, dell’opera e sia in grado di provvedere al ripristino, indipendentemente dall’accertamento della sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso.
- Il decorso del tempo e la mera inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente; l’ordine di demolizione, quando ricorrono i presupposti dell’abuso, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione.
- La realizzazione di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza i necessari titoli impone l’esercizio del potere repressivo e demolitorio anche quando l’intervento sia qualificato dal privato come pertinenziale o come semplice mutamento funzionale della destinazione d’uso.
- Per le opere soggette ad autorizzazione sismica preventiva, l’ordinamento non prevede un’autorizzazione sismica in sanatoria; l’assenza del titolo antisismico costituisce autonomo profilo di abusività e giustifica l’adozione della misura demolitoria.
- La parziale rimozione delle opere abusive durante il giudizio non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza di demolizione, potendo essere finalizzata a limitare le conseguenze sanzionatorie senza implicare acquiescenza o riconoscimento della legittimità dell’atto.
- Nelle controversie patrimoniali il fallito non è legittimato a impugnare autonomamente l’atto amministrativo quando la curatela, destinataria dell’atto, abbia consapevolmente scelto di non agire; la legittimazione processuale spetta esclusivamente al curatore, salvo le eccezioni riconosciute dalla legge.
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