Sentenza n. 244/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 e notificato in data 19.05.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla cittadina straniera -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente era entrata regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato sulla base di un nulla osta al lavoro stagionale. Non era tuttavia riuscita a stipulare il contratto di soggiorno con il datore originariamente indicato, per circostanze asseritamente estranee alla propria sfera di controllo e oggetto di denuncia-querela. Aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva respinto l’istanza valorizzando automaticamente la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata stipula del contratto originario e la successiva attività lavorativa, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione o comunque di un titolo coerente con la nuova situazione lavorativa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il presupposto secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta costituisca automaticamente motivo ostativo al rilascio del titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l’ingresso era regolare, la mancata stipula non risultava imputabile alla ricorrente e quest’ultima aveva documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La Questura, limitandosi a rilevare l’assenza del datore originario senza valutare tali elementi, ha adottato un automatismo procedimentale, incorrendo nella violazione dell’art. 5, comma 5, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento è stato quindi annullato ai fini del riesame della posizione della ricorrente alla luce dei principi indicati in sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero
Il diniego del titolo di soggiorno non può fondarsi su automatismi; l’Amministrazione deve considerare la condotta complessiva dello straniero, le circostanze concrete, la non imputabilità dell’eventuale mancato rapporto lavorativo e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno, ma la decisione fonda principalmente l’annullamento sulla violazione dell’art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato alla ricorrente.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, motivo ostativo al rilascio di un titolo di soggiorno, quando il lavoratore dimostri che l’evento non è imputabile alla propria condotta.
- In presenza di un ingresso regolare e di circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, senza arrestarsi alla mera constatazione dell’assenza del datore originario.
- La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato instaurato nelle more può integrare un concreto percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo alternativo, che l’Amministrazione deve esaminare ai fini della decisione sul titolo di soggiorno.
- Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata stipula del contratto di soggiorno originario è illegittimo se non considera la non imputabilità dell’evento, la situazione soggettiva del lavoratore e la proporzionalità della misura rispetto alle circostanze concrete.
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