Ordinanza n. 73/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale del Ministero della Difesa recante una misura disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 10 ottobre 2025, avente a oggetto una sanzione disciplinare. In sede cautelare sono state contestate, tra l’altro, la carenza o insufficienza degli elementi istruttori posti a fondamento della sanzione, la sproporzione della misura rispetto alla gravità degli addebiti, la tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare e la violazione del diritto all’assistenza legale, in relazione all’assenza fisica del difensore alla riunione dell’inchiesta formale del 10 giugno 2025. La vicenda disciplinare traeva origine dalle risultanze dibattimentali di un connesso procedimento penale, non definito con sentenza assolutoria, salvo che per uno dei molteplici capi di imputazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la misura disciplinare fosse prima facie sorretta da persuasivi elementi istruttori, costituiti anche dalle risultanze del giudizio penale, autonomamente valutate dall’Amministrazione in sede disciplinare. Ha inoltre ritenuto la sanzione proporzionata alla gravità degli addebiti, trattandosi di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione non persuasivamente infirmata dalle censure del ricorrente. I contestati vizi procedurali sono apparsi infondati: l’azione disciplinare è stata considerata tempestiva, poiché il termine decorre dall’acquisizione da parte dell’Amministrazione della formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento conclusivo della concorrente sede penale, ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare. È stato altresì ritenuto sostanzialmente rispettato il diritto all’assistenza legale previsto dall’art. 1370 del medesimo Codice, non essendo stato indicato neppure in giudizio quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dall’assenza fisica del difensore alla riunione dell’inchiesta formale. Quanto al periculum, il ricorrente non ha provato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell’efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 1392 Codice dell’ordinamento militare
il dies a quo va radicato nel momento in cui l’Amministrazione ha acquisito la formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento che ha definito la concorrente sede penale
Ai fini della tempestività dell’azione disciplinare, il termine decorre dall’acquisizione da parte dell’Amministrazione della formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento conclusivo del procedimento penale concorrente.
art. 1370 Codice dell’ordinamento militare
diritto all’assistenza legale
La garanzia dell’assistenza legale è stata ritenuta sostanzialmente rispettata; l’assenza fisica del difensore a un atto dell’inchiesta non determina, in assenza di allegazione e prova di un concreto pregiudizio, l’illegittimità del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
La Segreteria è stata incaricata di oscurare i dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la protezione dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- In sede disciplinare l’Amministrazione può utilizzare e autonomamente apprezzare le risultanze di un connesso procedimento penale; la mancata assoluzione dell’interessato per la generalità degli addebiti costituisce elemento istruttorio valutabile, senza che l’esito penale vincoli automaticamente la decisione disciplinare.
- Ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare, il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dall’acquisizione da parte dell’Amministrazione della formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento che ha definito la concorrente sede penale.
- La valutazione della proporzionalità di una sanzione disciplinare militare rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di vizi apprezzabili; in sede cautelare, la censura deve fornire elementi idonei a infirmare in modo persuasivo tale apprezzamento.
- L’assenza fisica del difensore a una riunione dell’inchiesta formale non comporta di per sé l’illegittimità del procedimento disciplinare, quando il diritto all’assistenza legale sia stato sostanzialmente garantito e non sia allegato o provato un concreto pregiudizio difensivo.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la contemporanea sussistenza di un fumus boni iuris apprezzabile e di un pregiudizio grave e irreparabile; l’assenza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda.
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