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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14580/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito la misura cautelare in corso (misura meno afflittiva) con la custodia cautelare in carcere, sostenendo che l'aggravamento sarebbe illegittimo perché basato su un fatto nuovo (estorsione) non connesso ai reati originari di furto; inoltre deduce violazione del diritto di difesa per l'omessa esecuzione di un nuovo interrogatorio di garanzia e censura l'interpretazione degli artt. 299, comma 4, e 273 cod. proc. pen., nonché presunta violazione dell'art. 3 Cost.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ha confermato la distinzione fra aggravamento per trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) e aggravamento ex art. 299, comma 4, c.p.p., ritenendo legittimo l'aggravamento anche sulla base di fatti sopravvenuti non necessariamente collegati ai precedenti. Ha inoltre affermato che, nell'ipotesi di sostituzione della misura per aggravamento delle esigenze cautelari, non sussiste l'obbligo di procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia. Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente condannato.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    consente al giudice di sostituire la misura in esecuzione con altra piu' grave ovvero con modalita' piu' gravose quando siano intervenute circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274

    Può giustificare la sostituzione 'in peius' anche in presenza di fatti sopravvenuti non direttamente collegati ai reati originari; la valutazione riguarda l'aggravamento delle esigenze cautelari e non richiede che il nuovo fatto sia connesso alla misura originaria

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Disciplina l'aggravamento della misura per trasgressione delle prescrizioni imposte; regime distinto rispetto all'art. 299, comma 4, e applicabile quando l'aggravamento deriva da violazioni delle prescrizioni

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione delittuosa) che il giudice deve valutare e che, se aggravate da circostanze sopravvenute, possono giustificare una misura piu' afflittiva

  • art. 294, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio di garanzia: secondo la giurisprudenza citata, l'interrogatorio e' necessario nella prima applicazione della misura ma non e' obbligatorio quando la misura viene aggravata/sostituita in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 299, comma 4

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente nella doglianza; il Collegio non ha ritenuto che la disciplina di tale norma contrasti con la possibilita' di aggravamento ex art. 299, comma 4

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla misura originaria cui il ricorrente era sottoposto; la sostituzione e' stata disposta rispetto a quella misura in precedenza applicata

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'appello ex art. 310, qui richiamata a titolo di procedimento impugnatorio originario (appello al Tribunale del riesame)

  • art. 3 Cost.

    La prospettata violazione del principio di parita' di trattamento tra soggetto libero e soggetto gia' sottoposto a misura cautelare e' stata ritenuta infondata, giustificata dalla necessita' di adeguare lo status libertatis alle circostanze sopravvenute

Massime di principio

  • Distinguere sempre la fattispecie di aggravamento per trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) dall'aggravamento ex art. 299, comma 4: la prima richiede violazioni delle prescrizioni; la seconda si fonda sul sopraggiungere di circostanze che aggravano le esigenze cautelari
  • L'aggravamento della misura puo' fondarsi su fatti nuovi anche non collegati direttamente ai reati originari, purché tali fatti indichino un aggravamento delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, maggiore pericolosita')
  • Non e' obbligatorio disporre un nuovo interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare in corso venga sostituita o inasprita ai sensi dell'art. 299, comma 4; l'interrogatorio di garanzia e' previsto per la prima applicazione della misura
  • La valutazione del giudice deve concentrarsi sull'effettivo aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 274 e sulla necessita' di adeguare lo status libertatis del soggetto alle vicende fattuali sopravvenute
  • Precedenti procedimenti o fatti emersi successivamente alla prima decisione cautelare possono legittimare l'inasprimento della misura se dimostrano un aumento del rischio di recidiva o della pericolosita' sociale

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