Cassazione Civile, Ordinanza n. 09131/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA. L’accertamento, fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, riguardava da un lato costi ritenuti indeducibili relativi ad acquisti di merce in Svizzera e operazioni con imprese a fiscalità privilegiata, dall’altro ricavi non contabilizzati asseritamente emergenti da anticipazioni infruttifere dei soci, che l’Ufficio assumeva essere in realtà utili societari sottratti a tassazione. La CTR aveva accolto l’appello della società annullando integralmente l’avviso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 39 cit. e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione dell’art. 2727 c.c. per non avere valorizzato il fatto noto del finanziamento soci; omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato la mancata produzione dei verbali assembleari che avrebbero dovuto giustificare i finanziamenti.
La decisione
La Corte ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla contribuente, ritenendo valida la notificazione del ricorso benché il file fosse in formato pdf e non p7m, poiché la riferibilità dell’atto all’Avvocatura dello Stato risultava comunque certa. Nel merito ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, applicando il criterio della ragione più liquida, e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II grado della Sicilia in diversa composizione, demandando a quest’ultima anche la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
consente l’accertamento induttivo quando le scritture contabili risultino inattendibili e l’Ufficio motivi adeguatamente sugli indici di inattendibilità e sulla loro idoneità a rivelare capacità contributiva non dichiarata.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio: una volta allegati dall’Ufficio elementi presuntivi sufficienti, grava sul contribuente dimostrare la regolarità e la reale giustificazione delle operazioni contestate.
art. 2727 c.c.
le presunzioni possono fondare l’accertamento e devono essere valutate dal giudice di merito nella loro complessiva idoneità probatoria.
art. 360 c.p.c., n. 3
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 4
richiamato come vizio denunciato per nullità processuale/violazione delle regole sulle presunzioni.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato come vizio denunciato per omesso esame di fatto decisivo.
art. 2467 c.c.
il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito
utilizzato per affermare che i finanziamenti soci, per essere opponibili al Fisco, richiedono una giustificazione concreta e non possono essere spiegati solo in via assertiva come necessari o opportuni; occorre dimostrare ragionevolezza economica e reale provenienza delle somme.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per il deposito di memoria in Cassazione.
Massime di principio
- Nell’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, l’Ufficio assolve il proprio onere quando indica in modo coerente gli indici di inattendibilità delle scritture e la loro attitudine a far presumere maggiori ricavi; a quel punto il contribuente deve fornire prova contraria della regolarità e della reale natura delle operazioni contestate.
- La legittimità fiscale di un finanziamento soci richiede elementi concreti e documentati che ne dimostrino la ragionevolezza economica, la coerenza temporale e la reale disponibilità finanziaria dei soci finanziatori; non basta la mera affermazione della necessità del finanziamento.
- Quando l’Amministrazione fonda la ripresa a tassazione su presunzioni gravi, precise e concordanti, il giudice di merito deve esaminare specificamente sia gli indizi dell’Ufficio sia gli elementi contrari offerti dal contribuente, non potendo limitarsi a formule apodittiche sull’insufficienza della prova presuntiva.
- In tema di impugnazioni telematiche, il mancato utilizzo del formato p7m non determina di per sé l’invalidità della notificazione del ricorso per cassazione se la paternità dell’atto è comunque certa e il destinatario non deduce specifiche contestazioni sulla sua provenienza.
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