Sentenza n. 2355/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno prot. n. 12585 del 19.3.2025 nella parte in cui ha inserito il Comune di Cagnano Varano tra quelli esclusi ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a) delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 dalla graduatoria relativa all’ampliamento della capacità ricettiva per i progetti SAI-MSNA, ampliamento disposto con una comunicazione del Ministero dell’Interno del 6.8.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2025, nella parte in cui ha escluso il Comune dalla graduatoria per l'ampliamento della capacità ricettiva dei progetti SAI-MSNA
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento ministeriale del 19 marzo 2025, che aveva approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza per complessivi 1.000 posti, assegnati a 65 progetti presentati da altrettanti comuni, e aveva inserito il Comune ricorrente nell'elenco degli esclusi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019. L'esclusione riguardava la procedura di ampliamento comunicata dal Ministero il 6 agosto 2024. Il ricorso non è stato notificato ad alcuno dei comuni inseriti nell'elenco dei progetti ammessi e finanziati. Nel corso dell'udienza il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Poiché il decreto ministeriale aveva approvato il numero massimo di posti disponibili, l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto incidere negativamente, mediante riduzione di posti già finanziati, sulla posizione di almeno alcuni comuni inseriti nell'elenco dei beneficiari. Tali comuni dovevano pertanto essere considerati controinteressati e il ricorso doveva essere notificato ad almeno uno di essi. Il Collegio ha ritenuto la notifica al controinteressato una condizione di ammissibilità e un adempimento preliminare essenziale e imprescindibile, non sanabile. Ha inoltre escluso la rimessione in termini per errore scusabile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. a), Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019
La disposizione è richiamata quale base dell'inserimento del Comune nell'elenco degli esclusi dalla graduatoria relativa all'ampliamento della capacità ricettiva per i progetti SAI-MSNA.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato per dare alle parti avviso della possibile rilevabilità dell'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo approva il numero massimo di posti o di benefici disponibili e l'eventuale accoglimento del ricorso contro l'esclusione di un concorrente può comportare la riduzione di posti già assegnati o finanziati ad altri soggetti, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati.
- Nel giudizio amministrativo, l'impugnazione di un provvedimento lesivo di posizioni già attribuite ad altri soggetti richiede, ai fini dell'ammissibilità, la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce un adempimento preliminare essenziale e una condizione di ammissibilità, non sanabile secondo la decisione.
- La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile in assenza dei relativi presupposti, anche quando il ricorso sia divenuto inammissibile per omessa notifica al controinteressato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →