Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento parziale relativo all'anno d'imposta 2009 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA indebitamente detratta, ritenendo oggettivamente inesistenti gli acquisti di mosto contabilizzati dalla società contribuente presso fornitori qualificati come cartiere o missing traders, privi di adeguata struttura operativa. La società impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio d'appello, la curatela riassumeva la causa. In Cassazione la curatela deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti e non avesse valorizzato la documentazione prodotta a dimostrazione dell'effettiva operatività dei fornitori; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, da un lato, la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e, dall'altro, non scalfiva il principio secondo cui, in tema di IVA, quando l'Amministrazione provi anche mediante presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse e non può assolvere tale onere con la sola esibizione delle fatture, la regolarità delle scritture contabili o dei pagamenti. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata esplicitava la propria ratio decidendi nell'omessa prova, da parte del contribuente, di elementi idonei a dimostrare la propria inconsapevolezza del coinvolgimento in operazioni fraudolente; la motivazione, quindi, non era apparente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di IVA e fatturazione; non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato per affermare che l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari/presuntivi gravi, precisi e concordanti anche in materia IVA.
art. 2697 c.c.
Usato per il riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, poi il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla valutazione delle prove; la Corte rileva che la censura mira impropriamente a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma che impone la concisa esposizione dei motivi in sentenza nel processo tributario.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento fondato anche su presunzioni e indizi.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato per affermare che l'inesattezza delle operazioni IVA può essere provata anche con indizi idonei a fondare la pretesa impositiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi idonei a dimostrare che le operazioni fatturate non sono state realmente poste in essere, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o del costo.
- La sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non basta a provare l'effettività dell'operazione, poiché tali strumenti possono essere utilizzati proprio per simulare un'operazione inesistente.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione non è apparente quando dalla sentenza sia comunque individuabile la ratio decidendi, anche se sintetica, purché emerga la ragione giuridica della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21471/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21472/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21473/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21474/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21475/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2025 del 26/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →