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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34096/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con due motivi sostanzialmente connessi, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio competente della Procura. Inoltre, ha richiamato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili secondo cui non risultava alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la statuizione di tardività dell'opposizione e, indirettamente, la decorrenza del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza di un'esposizione sommaria dei fatti di causa, già di per sé sufficiente a determinare l'inammissibilità. Ha aggiunto che, comunque, le censure erano inammissibili anche nel merito: la comunicazione del provvedimento poteva ritenersi validamente avvenuta in forma equipollente, come nel caso dell'annotazione "a visto PM", purché fosse assicurata l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Il Tribunale aveva accertato che dal fascicolo risultava tale annotazione in data 13 dicembre 2018 e che l'opposizione era stata proposta solo il 19 ottobre 2020, dunque ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha confermato anche che non vi era luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese e trattandosi di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può avvenire anche mediante modalità equipollenti, purché idonee a garantire l'effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come parametro del sistema di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario, utilizzabile anche in via analogica/equipollente nel caso concreto.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto l'opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre tale termine.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è necessario per consentire alla Corte la comprensione del thema decidendum.
  • La comunicazione di un provvedimento può ritenersi validamente effettuata anche in forma equipollente rispetto a quella tipica, se l'atto o l'annotazione presente nel fascicolo assicurano l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.
  • Quando il destinatario abbia avuto conoscenza del provvedimento da una data certa risultante dagli atti, il termine breve per impugnare decorre da quella conoscenza; l'impugnazione proposta a notevole distanza è tardiva.
  • Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre tale limite.
  • La Procura della Repubblica, quando agisce quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è normalmente gravata dalla condanna alle spese di lite, anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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