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Ordinanza

Ordinanza n. 1552/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato, formatosi sul decreto di accoglimento avente Cron. n. 2308/2022, Rep. n. 5215/2022, con relativa correzione avente Cron. n. 2346/2022, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Seconda, in persona del giudice dott.ssa Onorato Maria Teresa, nel procedimento recante R.G. – V.G. n. 2046/2022;

Giustizia amministrativa202400404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi su decreto della Corte di Appello di Napoli di accoglimento della domanda di equa riparazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Napoli, con relativa correzione, avente ad oggetto somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha inserito il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sono sospesi quelli in corso.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili processuali, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., a seguito della presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non sono state decise le questioni di rito, di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso e impedisce, per il biennio previsto, l'avvio di nuovi giudizi di ottemperanza relativamente ai crediti considerati dalla norma.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina automaticamente la sospensione, per il biennio stabilito dalla legge, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
  • Durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, i creditori rientranti nell'ambito applicativo della disposizione non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza.
  • La prosecuzione del giudizio di ottemperanza sospeso richiede la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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