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Sentenza

Sentenza n. 6096/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2363 del 2024.

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale dell’8 maggio 2023 di non esecuzione dei lavori oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire, per contrasto con il PTCP e con il PGT

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha ordinato la non esecuzione di un edificio bifamiliare previsto sul Lotto 2 di un intervento edificatorio già disciplinato da permesso di costruire convenzionato. In appello ha dedotto: 1) erronea applicazione dell’art. 19 l. 241/1990 e dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori fosse decorso senza tempestivi provvedimenti e che l’invito a conformare non avesse interrotto tale termine; 2) violazione dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano delle Regole del PGT, assumendo che la convenzione urbanistica già stipulata rendesse inapplicabili le nuove disposizioni e che la SCIA alternativa fosse assimilabile ai piani attuativi o ai programmi integrati di intervento; 3) violazione delle N.T.A. del PTCP, difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione, sostenendo la conformità urbanistica dell’intervento, la natura espropriativa del vincolo e la sua decadenza per il decorso del quinquennio. Sono state inoltre contestate l’omessa comunicazione di avvio e la formazione del silenzio-assenso.

La decisione

L’appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo l’invito a conformare del 28 ottobre 2022, adottato entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA del 10 ottobre 2022. L’invito, contenente la richiesta di integrazioni e l’indicazione della necessità di conformare il progetto alla fascia di rispetto della tangenziale, interrompe automaticamente il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, anche se non dichiara espressamente tale effetto. Il termine è ripreso solo dopo la conclusione della verifica di conformità; il preavviso di diniego e il provvedimento finale dell’8 maggio 2023 sono pertanto tempestivi. La sospensione e l’interruzione dei termini hanno impedito la formazione del silenzio-assenso. Le plurime interlocuzioni con la società hanno inoltre reso infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Quanto al secondo motivo, il permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. 380/2001 è un titolo edilizio destinato a disciplinare profili accessori e il rapporto di durata tra privato e amministrazione, ma non equivale a un piano attuativo o a un programma integrato di intervento. La convenzione non ha quindi attribuito un diritto soggettivo all’edificazione, essendo comunque necessario un autonomo titolo edilizio, nella specie la SCIA. Quanto al terzo motivo, il PGT approvato nel 2022 recepisce nella Tavola A18.1 i corridoi di salvaguardia della tangenziale previsti dal PTCP; l’art. 36 delle N.T.A. del Piano delle Regole stabilisce il divieto edificatorio, salvo limitate eccezioni. Non era necessario che il tracciato fosse riportato anche nelle altre tavole del PGT. Le limitazioni derivanti dalla fascia di rispetto non hanno efficacia localizzativa dell’infrastruttura e non sono soggette al quinquennio prospettato dall’appellante: le misure di salvaguardia cessano con l’approvazione della progettazione definitiva, quando viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio. È irrilevante l’omessa indicazione della fascia nel certificato di destinazione urbanistica, che ha natura dichiarativa, e l’autorizzazione paesaggistica, riguardando la compatibilità paesaggistica, non dimostra la conformità urbanistico-edilizia. La società è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in € 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.

    L’invito motivato a conformare, adottato tempestivamente, interrompe automaticamente il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori; l’effetto si produce ex lege anche senza un’espressa menzione nell’atto.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La SCIA alternativa al permesso di costruire è soggetta ai poteri di controllo e inibitori esercitati secondo la disciplina dell’art. 19 l. 241/1990.

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire convenzionato è un titolo edilizio che disciplina profili accessori e rapporti di durata tra privato e amministrazione; non è assimilabile a un piano attuativo o a un programma integrato di intervento.

  • art. 9 N.T.A. del Piano delle Regole del PGT di Somma Lombardo

    La disciplina transitoria ed eccezionale è di stretta interpretazione e non si applica al permesso di costruire convenzionato né alla SCIA alternativa, in assenza di assimilazione ai piani attuativi o ai programmi integrati di intervento.

  • art. 36 N.T.A. del Piano delle Regole del PGT di Somma Lombardo

    Prevede il divieto edificatorio nella fascia di salvaguardia della tangenziale, salvo le eccezioni tassative relative a parcheggi, piste ciclopedonali e pensiline per il trasporto pubblico.

  • artt. 12 e seguenti N.T.A. del PTCP della Provincia di Varese

    Le prescrizioni relative al corridoio di salvaguardia della tangenziale sono recepite dalla pianificazione comunale e restano efficaci in rapporto alle sorti ufficiali dell’opera; le misure di salvaguardia cessano con l’approvazione della progettazione definitiva e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

  • art. 18, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Non si applica alle limitazioni edificatorie derivanti dalla fascia di rispetto del corridoio stradale, poiché tali limitazioni non hanno efficacia localizzativa dell’infrastruttura.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, l’invito motivato a conformare l’attività segnalata alla normativa vigente interrompe automaticamente il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, anche se l’atto non dichiara espressamente tale effetto; il termine ricomincia a decorrere soltanto dalla comunicazione dell’avvenuta conformazione o dalla conclusione della relativa verifica.
  • La sospensione o interruzione del termine procedimentale prevista dalla disciplina della SCIA impedisce la formazione del silenzio-assenso, poiché quest’ultimo presuppone il decorso del termine senza una tempestiva determinazione amministrativa.
  • Il permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. 380/2001 non è equiparabile a un piano attuativo o a un programma integrato di intervento: esso disciplina profili accessori del titolo edilizio e il rapporto tra privato e amministrazione, senza sostituire il necessario titolo edilizio autonomo né attribuire un diritto soggettivo incondizionato all’edificazione.
  • Le fasce di salvaguardia previste dalla pianificazione sovraordinata per evitare ostacoli alla realizzazione di un’infrastruttura non sono soggette al termine quinquennale proprio dei vincoli localizzativi o preordinati all’esproprio, quando la loro efficacia è collegata alle sorti ufficiali dell’opera e alla successiva approvazione della progettazione definitiva.
  • Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l’eventuale omessa indicazione di un vincolo nel certificato non incide sull’efficacia del vincolo derivante dagli atti di pianificazione.
  • L’autorizzazione paesaggistica attesta esclusivamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento e non sostituisce né dimostra la conformità urbanistico-edilizia, che resta oggetto della distinta valutazione comunale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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