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Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202500272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali e mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante inclusione dei benefici economici nella relativa base di calcolo, con corresponsione delle somme dovute e degli interessi. La pretesa è stata formulata anche in relazione alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Attribuisce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia e prevede un termine per la domanda di collocamento a riposo che, secondo il TAR, non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    Riguarda la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non esclude l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo di quest'ultima.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e non reintroduce la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990 senza far rivivere la precedente limitazione del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa per la condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto, non è vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio economico, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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