Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1389/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Alla prima ricorrente erano state riconosciute le annualità scolastiche 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro oltre interessi; alla seconda le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre interessi. Il ricorso è stato proposto in ragione dell’inottemperanza dell’amministrazione, dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Il TAR ha inoltre rilevato l’irrilevanza processuale di una nota depositata dalla parte ricorrente nelle immediate vicinanze dell’udienza camerale, in violazione dei termini processuali e con richiamo a disposizioni non applicabili alle udienze in presenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accertando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute alle ricorrenti, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. L’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie il presupposto temporale per agire in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla gratuità dell’incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente alla gratuità dell’incarico del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., la base per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna alle spese della parte soccombente; il TAR lo applica per porre le spese dell’ottemperanza a carico dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione, purché l’inottemperanza risulti documentata.
  • In presenza di una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, subordinando l’intervento sostitutivo a un’istanza della parte interessata.
  • La disciplina sulla gratuità dell’incarico del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; se il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza resa in sede di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.