Cassazione Penale, Ordinanza n. 04448/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era manifestamente infondato e reiterativo rispetto a questioni già decise con motivazione adeguata dalla Corte di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 febbraio 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto integrato il reato di evasione per l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, effettuato anche solo per andare a comprare sigarette. In Cassazione il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e motivate dalla corte territoriale; in particolare, la difesa contestava la sussistenza del reato e/o la sua riconducibilità alla particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha rilevato che l'allontanamento integra comunque evasione e non è qualificabile come fatto tenue in ragione della futilità del motivo addotto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
L'allontanamento del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari dal luogo di detenzione domiciliare integra il reato di evasione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa, nel caso concreto, in ragione della futilità del motivo dell'allontanamento.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche se finalizzato a uno scopo apparentemente banale o momentaneo, integra il reato di evasione se determina la violazione della misura limitativa della libertà personale.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il motivo dell'allontanamento sia connotato da futilità, poiché tale profilo incide negativamente sulla meritevolezza di un giudizio di non punibilità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate in modo congruo dalla decisione impugnata, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza di merito.
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