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Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento a) della valutazione complessiva conseguita risultante dagli atti con i quali è stato erroneamente attribuito il punteggio conclusivo, espresso in trentesimi, di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - scuola secondaria di secondo grado; b) dei verbali di discussione della prova finale, sostenuta dai ricorrenti, del corso TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui non viene determinato il voto complessivo; c) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti. E per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto nelle Graduatorie Provinciali scolastiche il punteggio associato al voto complessivo di specializzazione di 36 punti (corrispondente a 29/30 ottenuti in sede di specializzazione).

Giustizia amministrativa202401147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazioni finali e verbali dell'esame conclusivo del corso TFA sostegno, nonché mancato riconoscimento nelle graduatorie provinciali scolastiche del punteggio corrispondente a una votazione di 29/30

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il criterio utilizzato dall'Università degli Studi di Firenze per determinare il voto complessivo della specializzazione per il sostegno didattico. A loro avviso, l'art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011 avrebbe imposto il calcolo di un'unica media aritmetica tra tutte le valutazioni conseguite nel percorso formativo, comprese quelle relative agli insegnamenti, alle attività laboratoriali, al tirocinio diretto e indiretto e all'esame finale. L'Università aveva invece calcolato la media aritmetica tra la media ponderata dei voti relativi alle attività del percorso formativo e il voto dell'esame finale. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011, dell'art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento, uguaglianza e proporzionalità, nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. L'Università ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, per disomogeneità delle posizioni, indeterminatezza della domanda relativa alle graduatorie provinciali e mancata notifica ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto in forma collettiva-cumulativa senza la necessaria identità delle situazioni sostanziali e processuali e senza l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i co-ricorrenti. Le valutazioni finali contestate erano diverse per ciascun ricorrente e uno dei motivi riguardava esclusivamente la posizione di una sola ricorrente. Inoltre, la richiesta di ottenere il riconoscimento di un punteggio superiore nelle graduatorie provinciali poteva determinare collocazioni diverse e una competizione reciproca tra i ricorrenti, configurando un potenziale conflitto di interessi. Il Collegio ha comunque esaminato il merito in via subordinata, ritenendolo infondato. Ha interpretato l'art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011 nel senso che il voto finale deriva dalla media aritmetica di due elementi distinti: da un lato, la media dei punteggi conseguiti nelle valutazioni del percorso formativo; dall'altro, il punteggio dell'esame finale. È stata quindi ritenuta corretta la metodologia dell'Università. La nota MIUR del 3 febbraio 2015, che proponeva la media aritmetica di cinque voti distinti, è stata considerata priva di portata generale e comunque non idonea a modificare il significato del decreto ministeriale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, D.M. 30 settembre 2011

    La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

    La disposizione individua due elementi distinti per il calcolo del voto finale: la media dei punteggi delle valutazioni del percorso formativo e il punteggio dell'esame finale; la media aritmetica va quindi operata tra tali due elementi, non tra tutte le singole valutazioni.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, ma non ritenuto violato dal giudice.

  • artt. 40 e 44 c.p.a.

    Richiamati dall'Università a sostegno dell'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto della domanda; la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra loro.
  • L'identità richiesta per il ricorso collettivo deve riguardare sia il petitum sia la causa petendi: devono essere identici l'oggetto delle domande, gli atti impugnati e i motivi dedotti, secondo una verifica liminare e rigorosa.
  • La diversità delle valutazioni individuali contestate e la possibilità che l'accoglimento della domanda produca collocazioni differenti in una graduatoria comune sono elementi idonei a escludere l'omogeneità delle posizioni e a configurare un potenziale conflitto di interessi tra co-ricorrenti.
  • Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011, il voto complessivo della specializzazione per il sostegno si determina mediante la media aritmetica tra la media dei punteggi delle valutazioni del percorso formativo e il punteggio dell'esame finale, quali elementi distinti.
  • Una nota amministrativa priva di portata generale non può modificare né disapplicare il criterio di calcolo stabilito da un decreto ministeriale, anche se abbia fornito un'interpretazione difforme a una singola università.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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