Cassazione Penale, Ordinanza n. 27815/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato tardivo il gravame di appello. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza impugnata per erronea indicazione della data di pronuncia della decisione, riportata al 7/2/2023 anziché all'8/2/2023, deducendo che ciò avrebbe inciso sul decorso del termine di impugnazione e quindi sulla tempestività dell'appello; (2) nullità per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p.; (3) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (4) lamentata irragionevole durata del processo. La Corte ha però rilevato che, essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per tardività, in cassazione non sono deducibili questioni diverse da quelle inerenti alla stessa declaratoria di intempestività del gravame; inoltre, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche di nullità che risultano coperte dal giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado. Per questo i motivi diversi dal primo sono stati ritenuti non consentiti, mentre il primo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'errore nella data di pronuncia della sentenza di merito, escludendo che tale circostanza potesse incidere sulla dichiarata tardività dell'appello. Ha inoltre affermato che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non possono proporsi in cassazione questioni diverse da quelle dirette a contestare la pronuncia sulla intempestività del gravame; le altre censure sono state quindi considerate non consentite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla difesa come parametro di nullità processuale; la Corte non ne esamina il merito perché ritiene la censura non consentita dopo la declaratoria di tardività dell'appello.
Richiamato dalla difesa per sostenere una nullità assoluta; la Corte afferma che, in presenza di inammissibilità originaria dell'appello, anche le nullità restano precluse e coperte dal giudicato interno.
Riferimento generico al codice di procedura penale nel testo; non è ulteriormente specificabile dal solo estratto.
Massime di principio
- Quando l'appello è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, in cassazione non sono proponibili censure estranee alla contestazione della stessa declaratoria di intempestività del gravame.
- La causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione preclude l'esame di nullità anche assolute, se la decisione di primo grado è ormai coperta dal giudicato interno sulle questioni dedotte e deducibili.
- L'errore materiale nell'indicazione della data di pronuncia della sentenza non incide automaticamente sulla decorrenza del termine per impugnare, se il giudice di merito ha già congruamente motivato sulla tardività dell'impugnazione.
- Le doglianze che presuppongono l'esame del merito o di questioni diverse dalla tempestività dell'appello sono non consentite quando il ricorso investe una pronuncia di inammissibilità del gravame.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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