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Sentenza

Sentenza n. 3431/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3019/2025 depositata in data 03/07/2025

Giustizia amministrativa202504931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3019/2025, che aveva ordinato di mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente per l'anno scolastico 2024/2025, per € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equivalente per l'anno scolastico 2024/2025, per il valore di € 500,00. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che fossero stati effettuati pagamenti, neppure parziali. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'azione non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice civile, distratte in favore dei difensori, perché tale parte della pronuncia non era stata fatta valere nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento dovuto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha precisato che l'incarico commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza civile.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia eseguito il pagamento, neppure parzialmente.
  • Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del titolo, tale comportamento non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza, ove la documentazione in atti dimostri il mancato adempimento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, previa comunicazione dell'ulteriore inadempimento, allo scadere del termine assegnato.
  • L'ambito oggettivo del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle pretese esecutive concretamente azionate: se il ricorrente non chiede l'esecuzione della statuizione relativa alle spese distratte in favore dei difensori, tale capo resta estraneo al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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