Sentenza n. 3571/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3635/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 03.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.1203/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 ottobre 2025 e risultava passata in giudicato il 22 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'adempimento dell'obbligo, il pagamento del dovuto con gli accessori e la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre richiesto le astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il rispetto dei termini processuali per l'azione di ottemperanza. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di reperire o allocare le risorse e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso senza che l'amministrazione adempisse.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La concessione dell'astreinte nell'ambito dell'ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
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