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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 14/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 6896 per compensare in F24 il credito d'imposta pari al 50% delle commissioni sulle transazioni elettroniche degli esercenti di impianti di distribuzione carburante. Indica modalità di compilazione del modello F24, anno di riferimento e obbligo di presentazione telematica per i titolari di partita IVA.

Istituzione del codice tributo 6896 per il credito d'imposta sui carburanti

Istituzione del codice tributo per il credito d'imposta sui carburanti

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. Il documento individua il relativo codice tributo e chiarisce le modalità operative di compilazione e versamento.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama le norme che hanno introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per carburanti e la correlata agevolazione fiscale:

  • articolo 164, comma 1-bis, del TUIR, inserito dall’articolo 1, comma 922, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che subordina la deducibilità delle spese per carburante al pagamento con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione;
  • articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 923, della legge n. 205 del 2017, che condiziona la detraibilità IVA alle medesime modalità di pagamento o ad altro mezzo idoneo individuato dall’Agenzia delle entrate;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, che ha individuato i mezzi di pagamento idonei, tra cui carte di credito, di debito e prepagate;
  • articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che riconoscono il credito d’imposta e ne disciplinano l’utilizzo.

Contenuto dell’agevolazione

Il credito d’imposta spetta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ed è pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito previste dalla norma.

La risoluzione precisa che il credito è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili e, pertanto, spetta per le commissioni relative alle transazioni per le quali la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi sono subordinate a tali modalità di pagamento.

L’agevolazione opera nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, in materia di aiuti "de minimis".

Modalità di utilizzo del credito

Ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge n. 205 del 2017, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Codice tributo istituito

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:

  • 6896: "Credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il codice tributo va indicato nella Sezione Erario;
  • va riportato nella colonna "importi a credito compensati" in caso di utilizzo del credito;
  • va riportato nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione;
  • il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Modalità di presentazione del modello F24

La risoluzione ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA che utilizzano in compensazione il credito d’imposta devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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