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Risoluzione

Risoluzione n. 5 del 16/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una banca estera che aderisce al sistema italiano di gestione accentrata può nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti relativi a imposte sostitutive e ritenute su diversi redditi di natura finanziaria, anche se è dotata di stabile organizzazione in Italia, purché questa non svolga attività di custodia titoli coinvolte negli adempimenti. Vengono illustrati i casi in cui il rappresentante fiscale può operare per titoli di Stato, dividendi, OICR, fondi immobiliari, SIIQ e strumenti analoghi, nonché le modalità di coordinamento con la stabile organizzazione.

Rappresentante fiscale di intermediario estero

Rappresentante fiscale di intermediario estero

La risoluzione esamina la posizione di una banca estera che detiene titoli italiani in conto proprio, li sub-deposita presso un intermediario italiano aderente al sistema di gestione accentrata Beta e valuta il passaggio a un modello operativo in cui aderisce direttamente a T2S e intrattiene un proprio conto presso Beta. Il documento chiarisce quando tale banca può nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi a imposte sostitutive e ritenute su redditi di natura finanziaria, pur essendo presente una stabile organizzazione italiana non coinvolta nella custodia dei titoli.

Fatti rappresentati nell’istanza

Alfa, banca estera autorizzata e vigilata dalla Banca d’Inghilterra, detiene titoli italiani e altri strumenti finanziari emessi da soggetti italiani o accentrati in forma dematerializzata presso Beta, tra cui:

  • azioni;
  • titoli di Stato;
  • titoli obbligazionari;
  • strumenti derivati cartolarizzati;
  • quote di OICVM;
  • quote di fondi d’investimento alternativi;
  • warrants;
  • asset backed securities;
  • quote di ETF quotati;
  • azioni di SIIQ quotate.

I titoli sono attualmente sub-depositati presso un intermediario stabilito in Italia, che aderisce al sistema di gestione accentrata italiano detenendo un conto presso Beta. Alfa dispone anche di una filiale italiana qualificata come stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del TUIR e dell’articolo 5 della Convenzione Italia-Regno Unito, ma tale struttura non interviene nelle operazioni sui titoli né nella custodia.

Con l’introduzione del sistema T2S, Alfa intende aderire direttamente al sistema di gestione accentrata e avere un proprio conto presso Beta, utilizzato esclusivamente per i titoli detenuti in nome e per conto proprio. In tale configurazione, Alfa assumerebbe la qualifica di banca di secondo livello estera ai fini del decreto legislativo n. 239 del 1996 e intende nominare un rappresentante fiscale italiano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto.

Quesito e soluzione proposta dal contribuente

L’istante chiede se, nonostante l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, possa nominare un intermediario residente o stabilito in Italia come rappresentante fiscale per:

  • l’imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996;
  • la ritenuta sui dividendi di cui all’articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • le altre disposizioni fiscali richiamate nell’istanza e potenzialmente applicabili in futuro.

Secondo Alfa, la nomina è possibile e consente di adempiere correttamente alle obbligazioni fiscali sui redditi percepiti sui titoli detenuti presso Beta, senza che la stabile organizzazione italiana sia coinvolta.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia richiama il regime dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In particolare:

  • l’articolo 2, comma 2, individua i soggetti residenti che applicano l’imposta sostitutiva in quanto intervengono nella riscossione;
  • l’articolo 6 disciplina l’esenzione per taluni soggetti non residenti;
  • gli articoli 7 e 8 regolano la procedura di non applicazione e gli adempimenti informativi;
  • l’articolo 9 disciplina gli enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di gestione accentrata e intrattengono rapporti diretti con l’Amministrazione finanziaria, prevedendo la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Viene inoltre richiamato il d.m. 4 dicembre 1996, n. 632, che distingue tra banche di primo e di secondo livello, e la circolare n. 165/E del 1998, che aveva già assimilato, ai fini dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, una banca o intermediario estero aderente a Beta e munito di rappresentante fiscale a una banca residente.

Titoli di Stato e obbligazioni italiane soggetti al d.lgs. n. 239 del 1996

Per i titoli di Stato italiani e le obbligazioni italiane rientranti nel regime del d.lgs. n. 239 del 1996, l’Agenzia ritiene che la banca estera che aderisce direttamente al sistema di gestione accentrata possa applicare l’imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia, tramite il proprio rappresentante fiscale. La soluzione è coerente con l’equiparazione della banca estera aderente a una banca di secondo livello e con la finalità di integrazione dei mercati finanziari perseguita dalla normativa.

Dividendi su azioni italiane e articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973

In relazione agli utili distribuiti su azioni depositate presso Beta, l’articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un’imposta sostitutiva in luogo della ritenuta ordinaria dell’articolo 27. Tale imposta si applica da parte dei soggetti presso cui i titoli sono depositati, aderenti al sistema italiano di gestione accentrata, nonché da intermediari non residenti aderenti direttamente o indirettamente al medesimo sistema.

Per gli intermediari non residenti, il comma 8 dell’articolo 27-ter impone la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, il quale può operare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dei relativi adempimenti. Con riferimento agli utili corrisposti da soggetti esteri, laddove si applichi la ritenuta ordinaria dell’articolo 27 e non l’imposta sostitutiva, l’Agenzia ritiene che la ritenuta possa essere operata tramite il medesimo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 27-ter.

OICR italiani, fondi lussemburghesi storici e OICR esteri

Per i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici, l’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una ritenuta del 26 per cento. Se le quote sono immesse nel sistema Beta, la ritenuta è applicata dai soggetti depositari aderenti al sistema, residenti o non residenti.

I soggetti non residenti devono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi. Inoltre, l’esenzione prevista dal comma 5 opera solo se:

  • i proventi sono percepiti da soggetti non residenti di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996;
  • i redditi siano maturati nel periodo di possesso delle quote.

L’Agenzia precisa che, anche se il testo della norma fa riferimento al deposito presso un intermediario residente, la non applicazione della ritenuta è ammissibile anche quando il deposito sia presso un intermediario estero che abbia nominato un rappresentante fiscale, il quale presenta il Modello 770 e compila il quadro SF.

Per gli OICR di diritto estero, diversi dai fondi immobiliari, l’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede la ritenuta del 26 per cento. Pur in assenza di un richiamo espresso agli intermediari non residenti aderenti a un sistema di deposito accentrato, l’Agenzia ritiene che, se l’intermediario non residente ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, quest’ultimo possa applicare la ritenuta.

Regime del risparmio amministrato e plusvalenze

Con riferimento al regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, i soggetti non residenti aderenti direttamente ai sistemi di gestione accentrata sono assimilati alle banche italiane anche per il prelievo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dei depositanti, in coerenza con la circolare n. 165/E del 1998.

Ne deriva che, per i titoli depositati in sistemi di gestione accentrata da parte di intermediari esteri, se il titolare ha optato per il risparmio amministrato, gli adempimenti relativi all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva sono eseguiti dal soggetto non residente tramite il proprio rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996.

Fondi immobiliari e SICAF immobiliari italiani ed esteri

Per i fondi comuni di investimento immobiliare e le SICAF immobiliari di diritto italiano, il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede che, se le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato ai sensi dell’articolo 80 del TUF, la ritenuta è applicata dai soggetti residenti e non residenti presso cui le quote sono depositate, se aderenti al sistema, direttamente o indirettamente.

Per le quote di fondi comuni di investimento immobiliare e SICAF immobiliari esteri, l’articolo 13 del d.lgs. n. 44 del 2014 prevede un regime omologo a quello dei fondi italiani, ma senza una disposizione analoga al comma 2-bis dell’articolo 7 del d.l. n. 351 del 2001. L’Agenzia ritiene tuttavia che, se le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF, l’intermediario non residente depositario, aderente al sistema e munito di rappresentante fiscale in Italia, possa applicare la ritenuta sui relativi redditi.

SIIQ e altri casi richiamati

Per gli utili distribuiti dalle SIIQ, l’articolo 1, commi 134 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, applicando in quanto compatibili le regole dell’articolo 27-ter, consente che l’imposta sostitutiva sia applicata dall’intermediario estero tramite il proprio rappresentante fiscale sugli utili distribuiti a persone fisiche residenti in Italia, se le quote sono accentrate in Beta.

Il documento richiama inoltre, in via ricognitiva, altre disposizioni potenzialmente rilevanti nell’ambito dell’operatività finanziaria di Alfa, tra cui:

  • articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983;
  • articoli 6 e 10 del d.lgs. n. 461 del 1997;
  • articolo 7 del d.l. n. 351 del 2001;
  • articolo 1, commi 134 e seguenti, della legge n. 296 del 2006;
  • articolo 9 del d.lgs. n. 44 del 2014.

Stabile organizzazione e coesistenza con il rappresentante fiscale

L’Agenzia affronta specificamente il tema della stabile organizzazione italiana di Alfa. Ricorda che la stabile organizzazione non ha autonoma soggettività giuridica, ma riflette quella della casa madre, pur potendo essere centro di imputazione di redditi e soggetta a specifici obblighi fiscali e contabili.

Viene osservato che, in materia IVA, il legislatore ha escluso la coesistenza tra stabile organizzazione e rappresentante fiscale; analogamente, in materia di imposte sui redditi, il d.lgs. n. 147 del 2015 ha rafforzato l’unicità tra casa madre e stabile organizzazione. Tuttavia, per gli adempimenti di sostituto d’imposta relativi ai redditi finanziari esaminati nella risoluzione, rileva la complessità tecnica delle attività richieste al rappresentante fiscale dell’intermediario non residente.

Per tale ragione, se la stabile organizzazione non svolge in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale limitando il mandato alle specifiche fattispecie considerate.

Modalità operative e coordinamento con la stabile organizzazione

Il rappresentante fiscale nominato dall’intermediario non residente deve presentare il Modello 770 indicando separatamente:

  • i quadri riferibili al soggetto estero;
  • quelli relativi alle ritenute e imposte sostitutive versate con riferimento alla propria attività di intermediario.

Nel modello deve essere indicato anche il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana. La nomina del rappresentante fiscale per una delle norme esaminate non comporta automaticamente che lo stesso assuma la medesima veste anche per le altre disposizioni: gli adempimenti non coperti dalla nomina restano in capo alla stabile organizzazione in Italia.

Conclusione interpretativa

La risoluzione conclude che una banca estera aderente al sistema di gestione accentrata può nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti relativi alle norme fiscali richiamate, anche se dispone di una stabile organizzazione italiana, purché quest’ultima non svolga attività di custodia titoli connesse agli specifici obblighi. Il riconoscimento della possibilità di nomina vale quindi per le fattispecie indicate, ma con perimetro limitato al mandato conferito e senza sovrapposizione automatica con gli obblighi eventualmente facenti capo alla stabile organizzazione.

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