Risoluzione n. 6 del 17/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6897" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nelle tecnologie del Piano Nazionale Industria 4.0. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24, la sezione da utilizzare e l’anno di riferimento da riportare.
Istituzione del codice tributo 6897 per il credito d’imposta formazione Industria 4.0
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta formazione Industria 4.0
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per le imprese che sostengono spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. L’intervento serve a rendere operativo il beneficio fiscale mediante l’istituzione di uno specifico codice tributo.
Riferimenti normativi e ambito dell’agevolazione
Il credito d’imposta è previsto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esso spetta alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, nei limiti, termini e condizioni stabiliti dalle citate disposizioni.
Periodo di spettanza e utilizzo del credito
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Decreto attuativo e regole operative
Le disposizioni attuative sono state adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, l’articolo 5, comma 3, di tale decreto stabilisce che il credito è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario; in caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, viene istituito il seguente codice tributo:
- "6897", denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6897" deve essere esposto nella "Sezione Erario".
- Va indicato nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione.
- Va indicato nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Indicazione dell’anno di riferimento
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
Finalità della risoluzione
La risoluzione ha quindi la funzione di rendere operativo, ai fini della compensazione tramite F24, il credito d’imposta per la formazione del personale nelle tecnologie Industria 4.0, fornendo il codice tributo e le istruzioni essenziali per la corretta compilazione del modello.
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