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Risoluzione

Risoluzione n. 7 del 22/01/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "VAET" per pagare con modello F23 le maggiorazioni delle sanzioni previste dalla legge n. 145/2018 per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Indica inoltre come compilare il modello e precisa la destinazione delle somme al bilancio dello Stato.

Istituzione del codice tributo VAET per il versamento in F23 delle maggiorazioni di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Istituzione del codice tributo VAET per le maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

La risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019 istituisce un nuovo codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale previste dall’articolo 1, comma 445, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il provvedimento recepisce la richiesta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e disciplina anche le modalità di compilazione del modello di pagamento.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama le previsioni dell’articolo 1, comma 445, della legge n. 145/2018, che ha introdotto maggiorazioni percentuali su specifiche sanzioni in materia lavoristica e sociale. In particolare:

  • la lettera d) stabilisce un aumento degli importi dovuti per determinate violazioni;
  • la lettera e) prevede il raddoppio delle maggiorazioni quando, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Tipologie di sanzioni interessate

La maggiorazione si applica alle sanzioni individuate dalla norma in misura differenziata:

  • aumento del 20% per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;
  • aumento del 20% per le violazioni dell’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • aumento del 20% per le violazioni dell’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
  • aumento del 20% per le violazioni dell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
  • aumento del 10% per le violazioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
  • aumento del 20% per le altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Versamento delle somme e destinazione

Le maggiorazioni di cui alle lettere d) ed e), salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere versate al bilancio dello Stato. Le somme sono poi riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per la valorizzazione del personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa e nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Codice tributo istituito

Per consentire il versamento tramite modello F23 viene istituito il codice tributo:

  • VAET: "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Modalità di compilazione del modello F23

In sede di compilazione del modello F23, la risoluzione indica le seguenti istruzioni:

  • nel campo 6, "codice ufficio o ente", va indicato il codice "VXX", sostituito con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, secondo la tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • nel campo 10, "estremi dell’atto o del documento", devono essere riportati gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento;
  • nel campo 11, "codice tributo", deve essere inserito il codice "VAET".

Destinazione contabile delle somme versate

Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo VAET devono affluire all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.

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