Risoluzione n. 4 del 14/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "APVE" per consentire all’INPS di recuperare in compensazione, tramite modello F24 EP, il credito d’imposta riconosciuto per l’APE volontaria ai sensi dell’art. 1, comma 177, della legge n. 232/2016. Sono indicate anche le modalità di compilazione del modello e il richiamo all’anno d’imposta nel campo "riferimento B".
Istituzione del codice tributo APVE per il recupero del credito d’imposta APE volontaria da parte dell’INPS tramite F24 EP
Istituzione del codice tributo per il recupero del credito APE volontaria
La risoluzione disciplina l’istituzione di un nuovo codice tributo destinato a consentire all’INPS il recupero in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria). Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 Enti pubblici (F24 EP).
Quadro normativo e disciplina dell’APE volontaria
L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’APE volontaria. Si tratta di un prestito erogato mensilmente da un istituto finanziatore ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 167 del medesimo articolo, fino al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
La restituzione del prestito avviene dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, mediante rate mensili di ammortamento per una durata di vent’anni. La restituzione è garantita da una polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza.
Credito d’imposta riconosciuto dall’INPS
L’articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016 prevede che, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi relativi alla copertura del rischio di premorienza, l’INPS riconosca un credito d’imposta annuo.
Il credito è pari, al massimo, al 50 per cento dell’importo corrispondente a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. L’INPS recupera tale credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella propria qualità di sostituto d’imposta.
Codice tributo istituito
Per consentire all’INPS di recuperare il credito in compensazione tramite modello F24 EP, viene istituito il seguente codice tributo:
APVE— denominato "APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016".
Modalità di compilazione del modello F24 EP
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo APVE deve essere indicato nella sezione "Erario" (valore F). La collocazione varia in funzione della natura dell’operazione:
- nella colonna "importi a credito compensati", quando si tratta del recupero in compensazione del credito;
- nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del credito.
Il campo "riferimento B" deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato AAAA. Il campo "riferimento A" non deve essere compilato.
Finalità operativa
La misura ha la finalità di rendere possibile il corretto utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto all’INPS nell’ambito della disciplina dell’APE volontaria, attraverso un apposito codice tributo e precise istruzioni di compilazione del modello F24 EP.
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