Cassazione Penale, Sentenza n. 30915/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva ordinato di consentire i colloqui con gli stretti congiunti mediante video-collegamento per l'impossibilità dei congiunti di spostarsi a causa delle restrizioni Covid-19. Il Ministero deduceva: (i) violazione di legge perché, alla data della decisione di primo grado, le restrizioni agli spostamenti erano state già in gran parte rimosse (richiamando specifiche norme del 2021), per cui non sussisteva più l'impossibilità oggettiva che giustificasse il colloquio telematico ai sensi dell'art. 41-bis; (ii) eccesso di potere e violazione di legge con riguardo a passaggi argomentativi relativi all'idoneità dei sistemi di sicurezza ministeriali contro intrusioni informatiche e all'individuazione di luoghi esterni per l'attivazione del collegamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, pur enunciando principi conformi alla giurisprudenza di legittimità sull'ammissibilità dei colloqui audiovisivi per i detenuti sottoposti a 41-bis, non ha verificato concretamente e attualmente la sussistenza di situazioni di impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza alla data della decisione di primo grado. Le restrizioni generali agli spostamenti dovute alla fase acuta della pandemia erano infatti venute meno per disposizioni normative intervenute (fra cui il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 e il d.l. 13 marzo 2021, n. 30 convertito), circostanza che il Tribunale non ha adeguatamente considerato né ha accertato altre concrete ragioni impeditiv e. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per rinnovata valutazione, che dovrà riferirsi all'attualità e confrontarsi dialetticamente con le parti.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma non è ostativa in via assoluta ai colloqui in video-collegamento, ma l'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di situazioni oggettive e attuali di impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, con modalità audiovisive controllabili a distanza che assicurino le cautele richieste dal 41-bis
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Il reclamo al Tribunale di sorveglianza è un procedimento giurisdizionale volto all'accertamento concreto di pregiudizi attuali e gravi all'esercizio dei diritti del detenuto; pertanto richiede la verifica fattuale dei presupposti (es. impossibilità a svolgere colloqui in presenza)
art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (conv. dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
La disposizione ha contribuito alla rimozione delle restrizioni generali agli spostamenti tra Regioni nella primavera 2021, rilevando per la verifica della sussistenza dell'impossibilità di spostamento dei congiunti
art. 1-bis, d.l. 13 marzo 2021, n. 30 (conv. dalla legge 6 maggio 2021, n. 61)
"(g)li spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 [...] sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate"
Tale disposizione, già intervenuta prima della decisione di primo grado, autorizza specifiche deroghe agli spostamenti per colloqui utili a tutelare la salute dei detenuti e va valutata dal giudice del reclamo nella verifica della persistenza dell'impossibilità a svolgere colloqui in presenza
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude in assoluto i colloqui audiovisivi, ma l'autorizzazione richiede la prova di un'impossibilità o di una grave difficoltà attuale a svolgere i colloqui in presenza
- Il detenuto che propone reclamo deve allegare e dimostrare concretamente le circostanze impeditive: l'accertamento fattuale è parte integrante della causa petendi
- Il giudice del reclamo deve valutare la situazione 'allo stato degli atti' e aggiornare la decisione alle sopravvenienze normative e fattuali intervenute
- Le misure emergenziali (es. restrizioni agli spostamenti per pandemia) e le norme che le modificano incidono sulla valutazione dell'ammissibilità dei colloqui a distanza e vanno espressamente considerati dal giudice
- L'autorità giudiziaria deve motivare il nesso tra i principi di diritto e i fatti concreti: enunciazioni astratte senza verifica attuale e concreta dei presupposti possono portare all'annullamento
- In caso di annullamento la controversia viene rinviata per rinnovata valutazione, con obbligo di confronto dialettico tra le parti e adeguamento alle condizioni attuali
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