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Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per la Puglia in ordine all'istanza di accesso agli atti ex lege n. 241/1990 del 5 settembre 2025; - nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante adozione di un provvedimento espresso in ordine all'istanza di accesso agli atti ex lege n. 241/1990; - per la declaratoria del loro diritto ad accedere e prendere visione, con facoltà di estrarre copia - anche mediante supporto rigido informatico dei documenti oggetto dell’istanza ostensiva; - per l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Puglia di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato in data 5 settembre 2025 dai ricorrenti e pertanto di procedere all’ostensione in favore dei predetti di tutti gli atti amministrativi di cui sopra, nonché di tutti quelli presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202501567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso agli elaborati, alle schede di valutazione e ai verbali relativi ai candidati che avevano superato la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, nonché ai documenti recanti i criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, candidati al concorso ordinario per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Puglia e non ammessi alla prova orale, avevano presentato il 5 settembre 2025 un'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990. Chiedevano copia integrale degli elaborati di tutti i candidati che avevano superato la prova scritta, dei relativi verbali di correzione e delle schede di valutazione, nonché dei verbali e della documentazione concernenti i criteri di valutazione. L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la correttezza dell'operato della commissione, l'uniformità della valutazione, eventuali disparità di trattamento e il rispetto dell'anonimato, anche in vista della tutela giudiziale già azionata dinanzi al TAR Lazio contro l'esclusione dalla prova orale e gli atti consequenziali. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza, ritenendola, quanto ai primi due punti, esplorativa e diretta a un controllo generalizzato dell'operato amministrativo, oltre che pregiudizievole per il buon andamento. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22 e 24 della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, sostenendo che il confronto con gli elaborati degli altri candidati fosse necessario per l'esercizio del diritto di difesa e che i dati personali potessero essere oscurati. L'Amministrazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e la carenza di interesse, contestando l'omogeneità delle posizioni dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari. Ha ritenuto che la richiesta, riguardando gli elaborati e le schede di valutazione di tutti i candidati che avevano superato la prova scritta, costituisse un accesso massivo, manifestamente oneroso e sproporzionato. La valutazione è stata fondata anche sulle circostanze documentate dall'USRPuglia: la pluralità di precedenti istanze di accesso, talvolta presentate dagli stessi ricorrenti, l'ampia mole di documentazione già richiesta, il carico organizzativo necessario per interloquire con commissione, amministrazione centrale e gestori della piattaforma, determinare gli importi, acquisire i pagamenti, oscurare i dati personali e trasmettere i documenti. Il TAR ha valorizzato anche l'omessa indicazione, nell'istanza, delle precedenti richieste e il fatto che una precedente istanza identica di due ricorrenti fosse stata ritenuta eccessiva, con possibilità di circoscrizione a non più di cinque candidati, proposta rimasta senza seguito. Secondo il Collegio, il divieto di abuso del diritto costituisce un limite interno generale all'esercizio delle situazioni giuridiche di vantaggio e consente di respingere richieste massicce, sproporzionate, vessatorie o pretestuose quando determinino un carico irragionevole idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, ma il relativo esercizio incontra il limite dell'abuso del diritto e non può tradursi in una richiesta massiva e sproporzionata.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del divieto di accesso finalizzato a un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

  • art. 2 Cost.

    Il principio di solidarietà è indicato quale fondamento assiologico del dovere di esercitare le situazioni giuridiche secondo buona fede e senza pretese sproporzionate, emulative o prevaricatrici.

  • artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    Norme costituzionali invocate dai ricorrenti a sostegno dell'accesso, della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento e della tutela giurisdizionale; il ricorso è stato comunque respinto.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione al principio enunciato dall'Adunanza plenaria, utilizzato dal TAR come espressione di una categoria generale applicabile anche oltre l'accesso civico.

Massime di principio

  • L'accesso documentale può essere negato quando, per ampiezza, reiterazione e modalità di formulazione, la richiesta assuma carattere massivo, manifestamente oneroso e sproporzionato, determinando un carico irragionevole suscettibile di interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione.
  • Il divieto di abuso del diritto opera quale limite interno generale all'esercizio del diritto di accesso: anche una situazione soggettiva astrattamente tutelabile non può essere esercitata in modo formalmente conforme alla legge ma sostanzialmente distorto, sproporzionato, emulativo o pretestuoso.
  • La richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale non può trasformarsi in un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione mediante l'acquisizione indiscriminata degli elaborati e delle schede di tutti i candidati, quando l'ampiezza della richiesta ecceda quanto necessario per la tutela della posizione dell'istante.
  • Nel valutare la proporzionalità di una richiesta ostensiva possono assumere rilievo la reiterazione di precedenti istanze, la mole complessiva dei documenti richiesti, gli adempimenti necessari per la loro selezione e oscuramento e l'eventuale disponibilità dell'istante a circoscrivere la richiesta a un numero limitato di documenti o candidati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAbuso del diritto e del processoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PATrasparenza e pubblicità

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