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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33142/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS aveva revocato a una società i benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori licenziati da altra impresa, assumendo l'esistenza di un accordo illecito tra l'impresa cedente e quella cessionaria, e aveva emesso una cartella esattoriale. Tale cartella era poi stata dichiarata inefficace in un precedente giudizio. La società aveva quindi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS per somme ritenute dovute in conseguenza di quella vicenda, ma l'INPS aveva proposto opposizione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'INPS, revocando il decreto ingiuntivo sul rilievo che la domanda monitoria avesse incluso anche voci ulteriori, relative ai contributi mensili ex art. 8, comma 4, L. n. 223/1991, non coperte da certezza ed esigibilità e comunque estranee all'oggetto del giudizio presupposto; inoltre, lo sgravio effettuato dall'INPS per la differenza rispetto alla cartella avrebbe azzerato il credito azionato. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 645 e 653 c.p.c., sostenendo che la domanda monitoria avesse ad oggetto il credito derivante dalla perdita dei benefici di legge e non il solo giudizio di opposizione alla cartella inefficace; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 634 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato che l'INPS aveva indicato una somma creditizia della società e che tale dato non era stato contestato; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte considerato un prospetto allegato dalla società e coincidente con quello prodotto dall'INPS, che costituirebbe riconoscimento del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati riportati gli atti necessari a verificare l'asserito errore interpretativo; ha inoltre ribadito che l'interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma riguarda solo l'uso di prove non dedotte o l'attribuzione a prove legali di un valore diverso da quello previsto. Ha infine reputato inammissibile il terzo motivo, perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dalla sentenza impugnata; la Corte d'appello aveva infatti motivato sull'irrilevanza dei prospetti prodotti. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS, con atto anche ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    richiamato come base dei benefici contributivi oggetto di revoca

  • art. 25, comma 9, L. n. 223/1991

    richiamato come disposizione che disciplinava i benefici contributivi revocati

  • art. 8, comma 4, L. n. 223/1991

    citato come fonte di ulteriori contributi mensili ritenuti dalla Corte d'appello estranei all'oggetto del giudizio monitorio

  • art. 645 c.p.c.

    invocato per contestare la decisione sulla portata della domanda monitoria e dell'opposizione

  • art. 653 c.p.c.

    invocato per sostenere i limiti dell'efficacia della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre una erronea valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre una errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti della prova scritta a fondamento del decreto ingiuntivo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del vizio di violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    usato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando censura l'interpretazione della domanda senza riprodurre gli atti e i documenti necessari a consentire il controllo della dedotta erroneità.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare, in sede di legittimità, la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa riguarda solo l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione alle prove di un valore probatorio diverso da quello legale.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Quando il giudice d'appello ritenga che alcune voci di credito siano estranee al titolo posto a base del giudizio monitorio e comunque prive dei requisiti di certezza ed esigibilità, il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica e alla tenuta motivazionale di tale qualificazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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