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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00520/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del saldo residuo dovuto per lavori di costruzione di un acquedotto rurale. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il credito vantato; il comune aveva proposto opposizione e l'opposizione era stata accolta, con conferma in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la deliberazione della Giunta municipale n. 274 del 24.10.1988 avesse subordinato il pagamento del terzo SAL all'accreditamento delle somme da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, così da rendere il credito condizionato e non esigibile e da posticipare la prescrizione; con il secondo ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della nota del 5.11.1997 con cui il comune aveva attestato la capienza dei fondi per il pagamento dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui, anche ove si fosse ritenuta sospensivamente condizionata la volontà espressa nella delibera, essa non sarebbe stata opponibile all'appaltatore se non trasfusa in una pattuizione contrattuale; inoltre, il ricorrente si era limitato a prospettare una diversa lettura dell'atto, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il fatto richiamato era già stato considerato dalla corte territoriale ed era comunque irrilevante, dato che il credito era stato reputato esigibile e poi prescritto per il tardivo esercizio dell'azione, senza che rilevasse la disponibilità dei fondi comunali. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone legale di interpretazione del contratto/atto unilaterale; la sua violazione deve essere specificamente dedotta e non può risolversi in una mera diversa lettura del testo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. tra i canoni ermeneutici da indicare specificamente per censurare l'interpretazione del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di riesaminare elementi istruttori o una diversa valutazione del merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per l'adozione della proposta del consigliere delegato

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria depositata non può integrare nuovi motivi di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente proposti

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • art. 12 preleggi

    evocato per interpretare il vizio di motivazione alla luce del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità

Massime di principio

  • La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto o di un atto unilaterale è ammissibile solo se individua specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di critica decisiva alla base della pronuncia.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori né la richiesta di una rivalutazione del merito.
  • Una circostanza può dirsi decisiva solo se, ove esaminata, avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa; non è sufficiente che la sua considerazione avrebbe potuto solo rendere possibile o probabile un esito differente.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi o integrare tardivamente il ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente formulati.
  • La condizione o limitazione del pagamento non è opponibile alla controparte se non risulta trasfusa in una pattuizione contrattuale idonea a vincolare il creditore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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