Cassazione Civile, Ordinanza n. 00520/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del saldo residuo dovuto per lavori di costruzione di un acquedotto rurale. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il credito vantato; il comune aveva proposto opposizione e l'opposizione era stata accolta, con conferma in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la deliberazione della Giunta municipale n. 274 del 24.10.1988 avesse subordinato il pagamento del terzo SAL all'accreditamento delle somme da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, così da rendere il credito condizionato e non esigibile e da posticipare la prescrizione; con il secondo ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della nota del 5.11.1997 con cui il comune aveva attestato la capienza dei fondi per il pagamento dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui, anche ove si fosse ritenuta sospensivamente condizionata la volontà espressa nella delibera, essa non sarebbe stata opponibile all'appaltatore se non trasfusa in una pattuizione contrattuale; inoltre, il ricorrente si era limitato a prospettare una diversa lettura dell'atto, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il fatto richiamato era già stato considerato dalla corte territoriale ed era comunque irrilevante, dato che il credito era stato reputato esigibile e poi prescritto per il tardivo esercizio dell'azione, senza che rilevasse la disponibilità dei fondi comunali. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come canone legale di interpretazione del contratto/atto unilaterale; la sua violazione deve essere specificamente dedotta e non può risolversi in una mera diversa lettura del testo
art. 1363 c.c.
richiamato insieme all'art. 1362 c.c. tra i canoni ermeneutici da indicare specificamente per censurare l'interpretazione del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di riesaminare elementi istruttori o una diversa valutazione del merito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per l'adozione della proposta del consigliere delegato
art. 378 c.p.c.
la memoria depositata non può integrare nuovi motivi di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente proposti
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 12 preleggi
evocato per interpretare il vizio di motivazione alla luce del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità
Massime di principio
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un contratto o di un atto unilaterale è ammissibile solo se individua specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo.
- Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di critica decisiva alla base della pronuncia.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori né la richiesta di una rivalutazione del merito.
- Una circostanza può dirsi decisiva solo se, ove esaminata, avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa; non è sufficiente che la sua considerazione avrebbe potuto solo rendere possibile o probabile un esito differente.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi o integrare tardivamente il ricorso, ma solo illustrare quelli già ritualmente formulati.
- La condizione o limitazione del pagamento non è opponibile alla controparte se non risulta trasfusa in una pattuizione contrattuale idonea a vincolare il creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →