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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n.346/2024;

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 346/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 346/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro, posta in esecuzione, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale richiamata sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente è condannata alle spese quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si è costituita formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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