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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1731/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme processuali (art.178 e 179 c.p.p.) per la omessa notifica all'avvocato codifensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello. L'avviso era stato inviato tramite PEC ad un omonimo del difensore (Domenico Di Donato) e quindi non era pervenuto al codifensore effettivo; la Corte territoriale aveva erroneamente attestato la ritualità della notifica. Si contestava che la nullità derivante dall'omessa notifica fosse rimasta occulta e non rilevabile dal difensore presente, rendendo tempestiva la deduzione davanti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha qualificato l'omessa notifica al codifensore come nullità a regime intermedio che può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza; tuttavia, quando la mancata notifica è desumibile dagli atti e il difensore presente non eccepisce, la nullità si sana. Nel caso di specie però l'errore era occulto (PEC inoltrata ad omonimo) e non poteva essere rilevato dal difensore presente né dal giudice, per cui l'eccezione è stata ritenuta tempestiva. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio, la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine in grado di appello e l'ordine di immediata scarcerazione del CAPOLUONGO se non detenuto per altra causa; la Corte d'appello è anche incaricata della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle nullità processuali; la Corte osserva che la nullità per omessa notifica al codifensore è di regime intermedio e deducibile fino alla deliberazione della sentenza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Elenca le nullità assolute; la Corte precisa che l'omissione dell'avviso al co-difensore non è tra quelle espressamente indicate e quindi costituisce nullità a regime intermedio e non assoluta.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato per la disciplina delle nullità degli atti preliminari: l'eccezione di nullità a regime intermedio deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità e termini di proposizione delle impugnazioni e delle eccezioni in sede di gravame; utilizzato per valutare la tempestività dell'eccezione proposta in cassazione.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    art. 185 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la nullità che investe la vocatio incide su tutti gli atti successivi; è il fondamento per l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza per il caso del difensore sostituto; la Corte sottolinea l'onere di collaborazione tra difensori o tra difensore e giudice per far emergere cause di mancata comparizione.

  • art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.

    art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.

    Si evince un onere di collaborazione/interlocuzione tra difensori e giudice per chiarire le ragioni della mancata comparizione del co-difensore, la cui omissione può portare alla sanatoria della nullità se non assolto.

  • art. 302 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 302 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma collegata all'efficacia delle misure cautelari: la Corte ha disposto la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine in grado di appello e l'ordine di scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza ad uno dei codifensori costituisce, di regola, una nullità a regime intermedio (non assoluta) e può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado in cui si verifica.
  • Se uno dei difensori compare in udienza e, in base agli atti, poteva rilevare l'omessa notifica ma non eccepisce, la nullità si considera generalmente sanata e non può essere successivamente dedotta.
  • Quando l'omessa notifica dipende da un errore occulto o da circostanza non conoscibile dal difensore presente (es. invio PEC ad un omonimo), la nullità non può essere ritenuta sanata e può essere fatta valere anche in sede di impugnazione superiore, con effetti estesi agli atti successivi.
  • L'eccezione relativa a nullità a regime intermedio va proposta tempestivamente entro i termini e secondo le modalità indicate dagli artt.180 e 182 c.p.p.; se ritenuta fondata può determinare l'annullamento della sentenza e la ripetizione del giudizio.
  • In fase pratica, è fondamentale verificare e comunicare correttamente gli indirizzi PEC dei difensori e, se si nota la mancata comparizione del codifensore, sollevare immediatamente la questione o attivare un'interlocuzione con il giudice per evitare la sanatoria della nullità.
  • La declaratoria di nullità che investe la vocatio comporta l'annullamento di tutti gli atti successivi e può comportare la perdita di efficacia delle misure cautelari per decorso dei termini, con conseguente ordine di scarcerazione ove non sussistano altre cause di detenzione.

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