Cassazione Penale, Ordinanza n. 16946/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata. Ha dedotto, da un lato, l'omessa valutazione d'ufficio da parte del giudice d'appello della possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, la mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, avendo la parte aderito al concordato sulla pena in appello, essa avesse rinunciato anche alle questioni non incompatibili con l'accordo, comprese quelle rilevabili d'ufficio e quelle attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. implica la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla determinazione della pena e, più in generale, alle questioni sulle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Sono quindi inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla riqualificazione del fatto come di lieve entità, trattandosi di profili rientranti nei motivi rinunciati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
primo e terzo comma, n. 1
indica il titolo di reato per cui era stata pronunciata la condanna oggetto di appello e ricorso.
art. 599-bis c.p.p.
il concordato in appello comporta una rinuncia ai motivi di impugnazione incompatibili con l'accordo sulla pena e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, salvo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex officio non è deducibile in cassazione quando la parte abbia rinunciato al punto aderendo al concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., disciplinando il concordato in appello.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 86 del 13/05/2024
invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di riqualificare il fatto come di lieve entità, ma ritenuta irrilevante perché l'accordo era successivo alla pronuncia e la relativa questione era stata comunque oggetto di rinuncia.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione che giustifica l'accordo sulla pena preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative ai punti rinunciati, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- In sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo le censure che attengono alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Non è deducibile in cassazione la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando il ricorrente abbia volontariamente definito il giudizio mediante concordato sulla pena in appello.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto o della sua eventuale lieve entità resta preclusa se rientra tra i motivi rinunciati in funzione dell'accordo raggiunto dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →