Ordinanza n. 387/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 2 aprile 2026, notificato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal ricorrente e rilasciato in favore del lavoratore As Mohammad Hasem;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dal rilievo che non sarebbe stata allegata la documentazione minima necessaria per valutare la capacità economica del datore di lavoro in relazione all’attività proposta, inclusa una proposta di contratto controfirmata dal lavoratore con l’impegno del datore al pagamento delle spese di rimpatrio e l’indicazione del livello di assegnazione. L’Amministrazione aveva inoltre contestato la mancanza della documentazione relativa alla situazione alloggiativa del lavoratore e della previa richiesta al centro per l’impiego di lavoratori disponibili già presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22 TUI. Il ricorrente ha sostenuto che, nella domanda telematica, erano state selezionate le caselle relative all’allegazione dei documenti contestati e che la selezione automatica derivava dal caricamento della documentazione, senza il quale il portale non avrebbe consentito l’invio della domanda.
La decisione
Il TAR, non pronunciando definitivamente sul ricorso, ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento e chiarimenti istruttori sulla concreta modalità di presentazione della domanda telematica e sul significato delle caselle selezionate dal ricorrente. Ha quindi ordinato alla Prefettura di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, tutti gli atti del procedimento di revoca del nulla osta e una relazione di chiarimenti in merito all’affermazione secondo cui il portale avrebbe consentito la selezione delle caselle soltanto a seguito del caricamento della documentazione corrispondente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 2 settembre 2026. L’ordinanza non decide né la legittimità della revoca né la domanda cautelare in via definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla previa richiesta al centro per l’impiego di lavoratori disponibili già presenti sul territorio nazionale.
circolari INL 3/2022 e 2066/2023
Richiamate dall’Amministrazione quali fonti delle prescrizioni documentali e degli elementi necessari per valutare la capacità economica e la proposta contrattuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato dipende dalla verifica della documentazione caricata tramite un portale telematico, il giudice può ordinare all’Amministrazione il deposito integrale del procedimento e una relazione sulle modalità tecniche di funzionamento del portale, qualora tali elementi siano decisivi per accertare se la documentazione risultasse effettivamente acquisita.
- In presenza di una contestazione dell’interessato circa la corrispondenza tra le selezioni effettuate nella domanda telematica e il caricamento dei documenti richiesti, l’accertamento istruttorio deve comprendere anche il funzionamento concreto della piattaforma e la possibilità o impossibilità di inviare la domanda in assenza degli allegati.
- Un’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione degli atti e il deposito di chiarimenti, fissando una successiva camera di consiglio, non definisce la controversia e non consente di individuare una parte vittoriosa sulla domanda di annullamento o sulla tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →