Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 2 aprile 2026, notificato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal ricorrente e rilasciato in favore del lavoratore As Mohammad Hasem;

Giustizia amministrativa202601115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dal rilievo che non sarebbe stata allegata la documentazione minima necessaria per valutare la capacità economica del datore di lavoro in relazione all’attività proposta, inclusa una proposta di contratto controfirmata dal lavoratore con l’impegno del datore al pagamento delle spese di rimpatrio e l’indicazione del livello di assegnazione. L’Amministrazione aveva inoltre contestato la mancanza della documentazione relativa alla situazione alloggiativa del lavoratore e della previa richiesta al centro per l’impiego di lavoratori disponibili già presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22 TUI. Il ricorrente ha sostenuto che, nella domanda telematica, erano state selezionate le caselle relative all’allegazione dei documenti contestati e che la selezione automatica derivava dal caricamento della documentazione, senza il quale il portale non avrebbe consentito l’invio della domanda.

La decisione

Il TAR, non pronunciando definitivamente sul ricorso, ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento e chiarimenti istruttori sulla concreta modalità di presentazione della domanda telematica e sul significato delle caselle selezionate dal ricorrente. Ha quindi ordinato alla Prefettura di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, tutti gli atti del procedimento di revoca del nulla osta e una relazione di chiarimenti in merito all’affermazione secondo cui il portale avrebbe consentito la selezione delle caselle soltanto a seguito del caricamento della documentazione corrispondente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 2 settembre 2026. L’ordinanza non decide né la legittimità della revoca né la domanda cautelare in via definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione alla previa richiesta al centro per l’impiego di lavoratori disponibili già presenti sul territorio nazionale.

  • circolari INL 3/2022 e 2066/2023

    Richiamate dall’Amministrazione quali fonti delle prescrizioni documentali e degli elementi necessari per valutare la capacità economica e la proposta contrattuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato dipende dalla verifica della documentazione caricata tramite un portale telematico, il giudice può ordinare all’Amministrazione il deposito integrale del procedimento e una relazione sulle modalità tecniche di funzionamento del portale, qualora tali elementi siano decisivi per accertare se la documentazione risultasse effettivamente acquisita.
  • In presenza di una contestazione dell’interessato circa la corrispondenza tra le selezioni effettuate nella domanda telematica e il caricamento dei documenti richiesti, l’accertamento istruttorio deve comprendere anche il funzionamento concreto della piattaforma e la possibilità o impossibilità di inviare la domanda in assenza degli allegati.
  • Un’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione degli atti e il deposito di chiarimenti, fissando una successiva camera di consiglio, non definisce la controversia e non consente di individuare una parte vittoriosa sulla domanda di annullamento o sulla tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.