Sentenza n. 3969/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in parte qua e per quanto di interesse di parte ricorrente; - delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, la tabella A/3, la tabella A/7 e la tabella A/8; - dell’Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”»; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, relative tabelle di valutazione dei titoli e ordinanza ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024, nella parte concernente l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti abilitati tramite i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale previsti dal DPCM 4 agosto 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, docenti non di ruolo che non avevano potuto partecipare ai percorsi abilitanti previsti dal DPCM 4 agosto 2023, hanno impugnato in forma collettiva l'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, le tabelle A/3, A/7 e A/8 e l'ordinanza modificativa n. 114 del 2024. Hanno dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti che avevano conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. Nel corso del giudizio è stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso collettivo, sia per la mancata dimostrazione dell'omogeneità delle posizioni, sia perché non risultavano impugnate le singole Graduatorie Provinciali per le Supplenze riferite ai ricorrenti. Alcuni ricorrenti hanno inoltre dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di tutti i ricorrenti. Quanto ai ricorrenti che avevano espressamente rinunciato alla prosecuzione, l'improcedibilità deriva direttamente dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Per tutti gli altri, il Collegio ha ritenuto assorbente la mancata impugnazione delle singole graduatorie. L'ordinanza ministeriale impugnata è infatti un atto generale, mentre la lesione concreta della posizione dei singoli docenti si realizza con l'atto applicativo, costituito dalla graduatoria nella quale essi risultano collocati in posizione deteriore rispetto a quella ambita. Il ricorso stesso faceva riferimento alle convocazioni e ai punteggi delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze, confermando che il pregiudizio concreto derivava dalle graduatorie. Poiché tali atti conclusivi non erano stati impugnati e risultavano ormai inoppugnabili, l'eventuale annullamento dell'atto generale non avrebbe procurato ai ricorrenti un vantaggio concreto e attuale. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della difesa ministeriale meramente formale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
improcedibilità del ricorso sollevata ex art. 73, comma 3
Consente al giudice di sottoporre alle parti d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, quale nella specie la mancata impugnazione delle graduatorie e la conseguente carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicate; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità; la sopravvenuta carenza di interesse impedisce una decisione utile sulla domanda di annullamento.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Richiamato nell'oggetto dell'ordinanza ministeriale quale base normativa delle procedure di aggiornamento delle graduatorie e di conferimento delle supplenze.
DPCM 4 agosto 2023
Disciplina i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale cui si riferisce l'abilitazione valorizzata con l'attribuzione dei 24 punti contestati.
Massime di principio
- Quando un atto generale produce effetti lesivi soltanto attraverso successivi atti applicativi, il soggetto interessato deve impugnare anche l'atto applicativo che concretizza il pregiudizio alla sua posizione giuridica.
- La mancata impugnazione dell'atto applicativo conclusivo, ormai divenuto inoppugnabile, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro il solo atto generale, poiché l'eventuale annullamento di quest'ultimo non procurerebbe un vantaggio concreto e attuale.
- La lesione dell'interesse a ricorrere deve essere concreta e attuale: nel caso di procedure di formazione di graduatorie, essa si collega alla posizione effettivamente attribuita al singolo interessato nella graduatoria e non alla sola disciplina generale della procedura.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio comporta l'improcedibilità della relativa posizione per sopravvenuta carenza di interesse.
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