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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09719/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21 maggio 2025, aveva parzialmente confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per residui capi di imputazione in materia tributaria, rideterminando in diminuzione la pena per l'intervenuta prescrizione del capo a). Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 20-bis c.p.: sosteneva che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità fosse stata illegittimamente dichiarata tardiva dalla Corte territoriale e, comunque, non accoglibile per difetto di documentazione a supporto. La difesa invocava la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, assumendo che essa consentisse di formulare l'istanza anche nel corso della discussione in appello e che, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto fissare un'apposita udienza ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. per decidere sulla sostituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza attenesse al trattamento sanzionatorio e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e sufficiente. Ha inoltre affermato che, poiché la sentenza di primo grado era del 23 febbraio 2023, il giudizio di appello era regolato integralmente dalle norme introdotte dal d.lgs. 150/2022, e non dalla disciplina transitoria dell'art. 95 del medesimo decreto; conseguentemente, la richiesta di pene sostitutive poteva essere proposta solo con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi, non già nel corso della discussione. È stata quindi ritenuta non pertinente la censura sulla tardività/non accoglibilità della richiesta di sostituzione. La declaratoria di inammissibilità ha impedito il rilievo officioso dell'eventuale prescrizione, e ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato solo come base del vincolo di continuazione contestato nei residui capi di imputazione, senza specifiche questioni interpretative decise dalla Corte.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice dei reati tributari residui oggetto di condanna, senza ulteriore elaborazione nel provvedimento.

  • art. 20-bis c.p.

    La richiesta di applicazione di pene sostitutive è stata ritenuta non utilmente proposta in sede di discussione in appello nel caso concreto, poiché il rito di impugnazione era già soggetto alla disciplina del d.lgs. 150/2022 che richiede la domanda con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi.

  • art. 95 d.lgs. 150/2022

    «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    La disciplina transitoria non è stata ritenuta applicabile quando la sentenza di primo grado è successiva all'entrata in vigore della riforma; nel caso concreto il giudizio di appello era integralmente regolato dalla nuova disciplina.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la possibilità per il giudice di fissare un'udienza ad hoc, ma la questione è rimasta assorbita dalla ritenuta tardività/inconferenza della richiesta.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di proporre motivi nuovi; la Corte ha affermato che, nel regime applicabile, la richiesta di pene sostitutive può essere proposta con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo officioso dell'estinzione del reato, incluso il proscioglimento per prescrizione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Confermato, in combinazione con l'art. 129 c.p.p., che l'inammissibilità impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È stato qualificato come disposizione transitoria non applicabile al caso concreto nei termini prospettati dalla difesa.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di appello è disciplinato integralmente dalla riforma Cartabia, la richiesta di applicazione di pene sostitutive della pena detentiva breve deve essere proposta con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi; non basta formularla per la prima volta in udienza di discussione.
  • La disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 opera solo per i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto e, nei limiti del favor rei, non estende al di fuori di tali ipotesi le facoltà processuali previste dalla nuova normativa.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che investano il merito del trattamento sanzionatorio quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e sufficiente e non vi sono specifici vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.
  • La mancata allegazione della documentazione a sostegno dell'istanza di sostituzione della pena resta questione assorbita se la domanda è già ritenuta processualmente tardiva o comunque non validamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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