Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28145/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da una persona contro il vicino confinante, lamentando che questi, nel ristrutturare il proprio immobile, avesse realizzato opere che incidevano sul godimento della sua proprietà e di alcune porzioni da lei asseritamente possedute: chiusura con ringhiera della scala di accesso al lastrico solare; impedimento all'accesso alla copertura del portoncino; apposizione di tegole sporgenti con sconfinamento e stillicidio; sostituzione di marmette sporgenti con ulteriore restringimento del passaggio e pericolo per il transito; appropriazione di un vano sotto la scala, inglobato nel bagno del convenuto. In primo grado venne concessa tutela solo per la reintegra nel passaggio lungo la scala verso il lastrico e per la rimozione della ringhiera, mentre furono rigettate le ulteriori domande per difetto di prova. In appello la decisione venne confermata. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) omessa pronuncia sul primo motivo di appello e vizio motivazionale; 2) violazione delle norme sul possesso e sull'onere della prova, sostenendo che non fosse necessaria una prova "rigorosa" della situazione possessoria, che non gravasse su di lei la prova della mancata tolleranza altrui e che fosse stata erroneamente dichiarata nuova la domanda fondata sul compossesso del vano sottoscala; 3) omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché il giudizio di appello era stato instaurato dopo il 12 settembre 2012 e, quindi, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1-4 dell'art. 360 c.p.c. Ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello si era comunque pronunciata su tutti i motivi di gravame. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla valutazione della prova, rilevando che la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla tolleranza, ha precisato che l'osservazione della Corte territoriale non era decisiva e che, in ogni caso, gli atti di tolleranza integrano un fatto impeditivo dell'acquisto del possesso, il cui onere probatorio grava su chi contesta l'acquisto. Sulla questione del compossesso, la Cassazione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: la deduzione del compossesso non integra domanda nuova, perché il fatto costitutivo resta il possesso; tuttavia ha confermato il rigetto nel merito, poiché dagli accertamenti di fatto non emergeva comunque la prova del compossesso. Infine ha escluso il vizio relativo alla domanda risarcitoria, perché il rigetto della domanda principale assorbiva quella accessoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    dopo la riforma, se l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012, il ricorso per cassazione contro la sentenza confermativa può essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.; è quindi inammissibile il motivo ex n. 5

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi ex n. 5 sono inammissibili nel caso di appello instaurato dopo il 12 settembre 2012; le censure devono comunque essere specifiche e riferite a vizi deducibili in cassazione

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta, ma senza accoglimento della censura

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta, ma senza accoglimento della censura

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione; nel caso concreto ha escluso il vizio perché la Corte d'appello si era pronunciata su tutti i motivi

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è violazione quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore forza ad alcune; la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, salvo i poteri istruttori ufficiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa del materiale probatorio è attività consentita al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto il vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per il divieto di rivalutazione del merito

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione, ma senza una specifica censura idonea a fondare l'accoglimento

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva richiamato il difetto di specificità; in cassazione è stata esclusa la novità della domanda sul compossesso, ma il rigetto è stato confermato nel merito

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte di cassazione corregge la motivazione della sentenza impugnata: la domanda fondata sul compossesso non è nuova, perché il fatto costitutivo dell'azione resta il possesso; tuttavia il rigetto è confermato per difetto di prova

  • artt. 1168 ss. c.c.

    richiamati in relazione alla tutela possessoria e alla reintegrazione nel possesso

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della situazione possessoria tutelabile incombe su chi agisce; gli atti di tolleranza costituiscono fatto impeditivo dell'acquisto del possesso e il relativo onere probatorio grava su chi li allega per contestare l'acquisto

  • artt. 2727 ss. c.c.

    richiamati quanto al profilo probatorio, senza che la censura abbia trovato accoglimento

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda di risarcimento, ma la sua trattazione è assorbita dal rigetto della domanda principale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato solo quale base della domanda di risarcimento danni, che è stata ritenuta assorbita dal rigetto della domanda possessoria

  • art. 384, co. 4, c.p.c.

    la Corte ha esercitato un potere correttivo della motivazione, sostituendo la erronea qualificazione di domanda nuova con il rigetto nel merito

  • art. 15% sulle spese generali

    liquidazione delle spese secondo i criteri usuali, con spese generali nella misura del 15% sui compensi

  • contributo unificato

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012, il ricorso per cassazione avverso sentenza che conferma la decisione di merito non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito omette di decidere su una domanda, eccezione o motivo; non sussiste se la questione risulti comunque esaminata, anche sinteticamente, nella motivazione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con una diversa valutazione delle prove offerte dalle parti: è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri istruttori officiosi.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, salvo motivazione del tutto illogica o inidonea.
  • Nel procedimento possessorio, la deduzione del compossesso in luogo del possesso esclusivo non integra mutamento della domanda, poiché il fatto costitutivo resta il possesso; muta solo il profilo giuridico dell'azione.
  • La tutela possessoria richiede la prova della situazione di fatto tutelabile; gli atti di mera tolleranza costituiscono fatto impeditivo dell'acquisto del possesso e il relativo onere probatorio grava su chi li contesta.
  • La domanda risarcitoria accessoria resta assorbita quando venga rigettata la domanda principale da cui dipende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.