Cassazione Penale, Sentenza n. 42886/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della continuazione in executivis tra reati (truffa, ricettazione, riciclaggio e falso) accertati con due sentenze distinte. Si è censurata la valutazione del giudice dell'esecuzione per avere ritenuto insussistenti le condizioni per la continuazione sulla base di una errata valutazione temporale e di una mancata considerazione degli indici esteriori della continuazione, posto che alcuni reati risultano commessi in coincidenza cronologica (es. reati del 27/6/2013) fra le due pronunce.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, assegnando la causa a diverso giudice dell'esecuzione. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha travisato il dato temporale e non ha adeguatamente confrontato la sua valutazione con la precedente statuizione di cognizione (sentenza del GUP del 4/12/2014) che aveva riconosciuto la continuazione per reati commessi nel giugno 2013; ha affermato che, pur restando libero il giudizio del giudice dell'esecuzione, questi deve motivare in modo specifico e approfondito le ragioni del rifiuto della continuazione quando si discosta da una valutazione cognitiva già espressa.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
L'art. 671 c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di valutare, su istanza, il riconoscimento della continuazione in executivis; il giudice mantiene libertà di giudizio ma è tenuto a confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede di cognizione e a motivare specificamente se intende discostarsi, specialmente quando fatti omogenei e coincidenti nel tempo sono stati già ritenuti continuativi.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel motivo della censura come norma sulla continuazione ai fini della determinazione della pena complessiva; dalla sentenza emerge che la valutazione della continuazione deve tener conto della disciplina sostanziale (art. 81 c.p.) ma la decisione di cassazione si sofferma principalmente sull'obbligo motivazionale del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013
In caso di annullamento con rinvio la riassegnazione del procedimento a diverso giudice è prevista per garantire imparzialità; la Corte di cassazione ha disposto il rinvio ad diverso giudice in ottemperanza a tale principio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito di un'istanza ex art. 671 c.p.p., deve confrontare la propria valutazione con le precedenti decisioni di cognizione e motivare specificamente ogni discostamento; non può ignorare valutazioni già compiute che si fondino su elementi spazio-temporali coincidenti.
- La mera elencazione cronologica dei reati non è sufficiente: occorre verificare la vicinanza temporale e la omogeneità materiale degli illeciti e confrontare gli 'indici esteriori' della continuazione emersi nelle sentenze di merito.
- Se nella cognizione è stata già riconosciuta la continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione può comunque decidere diversamente, ma deve indicare ragioni specifiche e significative per cui altri fatti, se omogenei, non si radicherebbero nello stesso disegno criminoso.
- È possibile un accoglimento parziale dell'istanza ex art. 671 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo per alcuni reati maturati in contesto unitario, purché motivi adeguatamente.
- In caso di annullamento con rinvio, sarà ordinario che il procedimento sia assegnato a diverso giudice, secondo i principi di imparzialità richiamati dalla Corte costituzionale.
- Per il difensore che chiede il riconoscimento in executivis è essenziale documentare la coincidenza spazio-temporale e la continuità del disegno criminoso, allegando e evidenziando nelle domande gli specifici passaggi e le date delle pronunce di merito.
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