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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30384/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di noleggio di un impianto industriale. La società utilizzatrice agiva davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società fornitrice, la restituzione dei canoni corrisposti e il risarcimento di danni ulteriori, tra cui costi per componenti accessori, maggiori consumi energetici, minori ricavi e danni da fermo macchina. La società fornitrice si costituiva contestando le domande e proponeva riconvenzionale per il risarcimento dei danni e del mancato guadagno derivanti dalla risoluzione del contratto. In primo grado venivano respinte le domande attoree e accolta solo in parte la riconvenzionale. In appello la sentenza veniva parzialmente riformata quanto alla risoluzione del contratto e alle spese. In cassazione la società utilizzatrice proponeva sette motivi: 1) violazione delle norme su allegazione e onere della prova, sostenendo che la corte territoriale le avesse erroneamente imposto di specificare l’inadempimento; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la corte avrebbe valorizzato omissioni informative mai ritualmente dedotte dalla controparte e avrebbe riesaminato i fatti; 3) e 4) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sul giudizio comparativo degli opposti inadempimenti, lamentando ultra/extrapetizione e criteri errati di valutazione; 5) nullità e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., sostenendo che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta autonomamente senza domanda di risoluzione o adempimento; 6) omesso esame di un documento ritenuto decisivo circa il sottodimensionamento dell’impianto; 7) violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. 55/2014 per il criterio di liquidazione e per la valutazione della soccombenza. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che: l’attore che agisce per risoluzione e risarcimento deve allegare specificamente le circostanze integranti l’inadempimento; i motivi che miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove erano inammissibili in cassazione; il giudice di merito poteva compiere il giudizio comparativo degli inadempimenti nell’ambito della domanda di risoluzione proposta dalla ricorrente; la domanda risarcitoria è autonoma rispetto a quella di risoluzione e può essere esaminata anche senza domanda di risoluzione della controparte; il dedotto omesso esame del documento non sussisteva, perché il documento era stato valutato ma ritenuto non decisivo anche alla luce della c.t.u.; il regolamento delle spese era corretto perché, in caso di riforma della sentenza, il giudice d’appello deve rideterminare le spese in base all’esito complessivo della lite e al valore delle domande proposte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice si pronuncia nell’ambito delle domande e delle eccezioni ritualmente devolute, anche compiendo il giudizio comparativo degli inadempimenti richiesto dalla domanda di risoluzione proposta dall’attore.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove; il cattivo esercizio dell’apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile come vizio di legittimità nei limiti prospettati dalla ricorrente.

  • art. 163 n. 4 c.p.c.

    Chi agisce deve formulare una domanda sufficientemente specifica, tale da consentire l’esatta identificazione dell’oggetto del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che agisce per risoluzione o risarcimento non è esonerato dall’allegare in modo specifico i fatti costitutivi dell’inadempimento dedotto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo nei rigorosi limiti elaborati dalle Sezioni Unite; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 1453 c.c.

    "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno"

    La domanda di risarcimento del danno per inadempimento è autonoma e può essere proposta congiuntamente o separatamente rispetto alla domanda di risoluzione o di adempimento.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile se motivata in modo congruo e non illogico.

  • art. 1218 c.c.

    Il risarcimento può essere riconosciuto in presenza di inadempimento contrattuale accertato, senza che sia necessaria la previa domanda di risoluzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito speciale previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    Ai fini della liquidazione dei compensi professionali il valore della controversia va determinato tenendo conto del disputatum e, se del caso, anche delle domande riconvenzionali che ampliano la lite.

  • artt. 90, 91 e 92 c.p.c.

    Il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza e, in appello, va ricalcolato in base all’esito complessivo della lite quando la decisione di merito viene riformata.

Massime di principio

  • In tema di azione di risoluzione per inadempimento, la parte attrice non può limitarsi a una denuncia generica dell’altrui inadempimento, ma deve allegare specificamente le circostanze fattuali che lo integrano, così da consentire al giudice e alla controparte l’esatta delimitazione del thema decidendum.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in contestazioni della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove; il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio resta, di regola, insindacabile.
  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione richiede un apprezzamento unitario e comparativo delle condotte di entrambe le parti, imputando la responsabilità prevalente a chi abbia alterato in modo decisivo il sinallagma.
  • La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ha natura autonoma rispetto alle domande di risoluzione e di adempimento: può essere proposta congiuntamente o separatamente e non presuppone necessariamente la domanda di risoluzione.
  • L’omesso esame di un documento è rilevante in cassazione solo se il documento, per il suo contenuto, sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a ribaltare con certezza la decisione, non bastando la mera prospettazione di una diversa lettura probatoria.
  • In materia di spese di lite, quando il giudice d’appello riforma la sentenza impugnata deve procedere a un nuovo regolamento delle spese considerando l’esito complessivo della controversia e il valore delle domande effettivamente proposte, comprese quelle riconvenzionali.

Come è indicizzato

MaterieNoleggioInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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