Sentenza n. 330/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 1741 del 10/9/2024, notificata in data 13/9/2024, con cui è stata comunicata la decadenza dalla richiesta di accesso al contributo previsto dal punto 14) della D.G.R. n. 290/2019; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato o allegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dalla richiesta di accesso a un contributo per la ricostruzione post-sisma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale con due motivi. In primo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse comunicato l’avvio del procedimento di decadenza e avesse così impedito la presentazione di osservazioni. In secondo luogo ha dedotto la violazione della D.G.R. n. 290/2019, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la decadenza fosse prevista soltanto per ipotesi tipizzate dalla disciplina regionale e non per irregolarità documentali o per il mancato deposito di integrazioni. La ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza della mancata voltura della precedente determinazione di autorizzazione dei lavori, affermando che i trasferimenti di proprietà tra parenti, soprattutto per ragioni ereditarie, non avrebbero inciso sull’accesso al contributo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’attività di verifica dei requisiti per i contributi post-sisma fosse vincolata e che la posizione del privato avesse natura di diritto soggettivo. Nel merito ha sostenuto che mancassero i requisiti relativi all’effettivo inizio dei lavori, alla comunicazione di inizio lavori secondo la disciplina post-sisma e alla voltura nominativa della precedente determinazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità della decadenza. Ha ritenuto che, in materia di contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma, l’amministrazione svolga un’attività vincolata, limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti normativamente stabiliti e della completezza e congruità della documentazione. Tale attività non comporta valutazioni discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione. La posizione del richiedente è quindi qualificata come diritto soggettivo, estraneo alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia. La controversia è stata devoluta al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la causa potrà essere riassunta davanti al tribunale ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ha esaminato il motivo per difetto di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia sui contributi post-sisma non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia, poiché riguarda un’attività vincolata estranea all’uso e all’assetto del territorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
L.R. Umbria n. 30/1998
Disciplina richiamata quale base della domanda di finanziamento per la ristrutturazione dell’immobile danneggiato dal sisma.
D.G.R. Umbria n. 5180/1998
Disciplina richiamata per le modalità di autorizzazione e comunicazione dell’inizio dei lavori post-sisma; la verifica del rispetto dei relativi requisiti è stata qualificata come attività vincolata.
D.G.R. Umbria n. 290/2019
Delibera regionale che ha ampliato la finanziabilità degli interventi comprendendo quelli appartenenti alla categoria di priorità “g”; la verifica dei requisiti previsti dalla delibera è stata ricondotta a un’attività di mero accertamento vincolato.
D.G.R. Umbria n. 1141/2023
Richiamata nel provvedimento comunale quale fonte del requisito il cui mancato rispetto ha determinato la dichiarazione di decadenza; il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale della decadenza.
Massime di principio
- Le controversie relative a contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione deve limitarsi a verificare la sussistenza di presupposti e requisiti puntualmente stabiliti dalla legge o dagli atti normativi di finanziamento.
- La posizione del richiedente un contributo post-sisma ha natura di diritto soggettivo quando il contributo è riconosciuto in presenza di condizioni predeterminate e l’amministrazione non dispone di potere discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.
- La verifica della legittimazione del richiedente e della completezza, congruità e conformità della documentazione necessaria a comprovare l’ammissibilità dell’intervento costituisce attività vincolata e non esercizio di discrezionalità amministrativa o valutativa.
- La disciplina della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle controversie sui contributi post-sisma quando la concessione dell’ausilio non riguarda direttamente l’uso o l’assetto del territorio, ma il mero accertamento di requisiti predeterminati.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali dell’originaria domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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