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Sentenza

Sentenza n. 1736/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per sessanta giorni della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore aveva sospeso per sessanta giorni la SCIA relativa al pubblico esercizio. Il provvedimento era motivato da una violenta colluttazione verificatasi presso il locale o nelle sue immediate adiacenze, dalla presenza, secondo l'Amministrazione, di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, dalla mancata chiamata tempestiva del 113 da parte della titolare, da controlli svolti nei dodici mesi precedenti, da fenomeni di abuso di bevande alcoliche, da segnalazioni dei residenti per schiamazzi e degrado e da un precedente provvedimento di sospensione del 2020. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d'urgenza. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e della circolare ministeriale del 17 luglio 2019, nonché l'inosservanza dei limiti della discrezionalità amministrativa per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che l'episodio violento fosse occasionale, riconducibile alla condotta individuale di un soggetto e non collegato causalmente all'attività del locale; che il fatto si fosse verificato sulla pubblica via; che l'autore fosse stato arrestato e destinatario di foglio di via e DACUR; che non fosse stata dimostrata l'abituale frequentazione del bar da parte di persone pericolose; che il 113 fosse stato comunque chiamato da una cliente; che le segnalazioni dei residenti riguardassero la movida del quartiere in generale; e che il precedente del 2020 fosse risalente e riferito alla normativa emergenziale Covid-19. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e il travisamento dei fatti, per l'assenza di una concreta e attuale individuazione del pericolo riferibile al locale. Con il quarto motivo è stato denunciato lo sviamento, per l'utilizzo della misura con funzione sostanzialmente punitiva e simbolica. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 9, comma 3, l. 287/1991, il difetto di motivazione rafforzata e la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla durata di sessanta giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha esaminato congiuntamente il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, ritenendoli fondati. L'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti; tuttavia, la sospensione ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e richiede un collegamento oggettivo tra l'attività del locale e una situazione concreta e attuale di pericolo. Il giudizio prognostico può essere fondato sul criterio del più probabile che non, ma deve poggiare su fatti concreti, attuali e adeguatamente istruiti. Nel caso concreto, l'Amministrazione non aveva prodotto gli atti della Squadra Volante, i verbali di identificazione delle persone presenti, i verbali dei controlli precedenti, gli esposti dei residenti né il verbale relativo alla chiamata al 113, nonostante l'ordine istruttorio contenuto nel decreto cautelare. L'episodio violento, pur grave, non risultava provato come avvenuto all'interno del locale o nelle sue pertinenze, né come prosecuzione di fatti originati nell'esercizio; la condotta di un singolo avventore non dimostrava di per sé che il locale fosse fonte attuale di pericolo. Non era stata dimostrata neppure l'abituale frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati o pericolosi: i richiami a controlli generici e non documentati non indicavano date, persone identificate o precedenti rilevanti, mentre l'unico controllo documentato non aveva evidenziato soggetti pericolosi o abuso di alcol, ma solo irregolarità formali. La mancata chiamata personalmente effettuata dalla titolare era irrilevante, poiché il 113 era stato comunque contattato da una cliente e la misura non presuppone una responsabilità soggettiva del gestore. Le segnalazioni dei residenti non erano state prodotte e risultavano riferite genericamente alla movida del quartiere; il precedente del 2020 era risalente e legato alla disciplina emergenziale Covid-19, quindi non sufficiente a dimostrare l'attualità del pericolo. L'ampia discrezionalità del Questore non poteva supplire al deficit istruttorio. Il primo motivo, relativo all'omessa comunicazione di avvio, è stato assorbito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

    La sospensione è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria. Non richiede l'accertamento di una responsabilità personale del titolare, ma un collegamento oggettivo tra l'attività del locale e una situazione concreta e attuale di pericolo. L'esercizio della discrezionalità questorile è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.

  • art. 9, comma 3, l. 287/1991

    La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. non possa avere durata superiore a quindici giorni, salvo che sia necessario disporre una sospensione di durata maggiore per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

    Una sospensione superiore a quindici giorni richiede la specifica motivazione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica; la durata di sessanta giorni deve quindi essere sorretta da una motivazione rafforzata.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita, poiché l'accoglimento delle altre doglianze ha già soddisfatto integralmente l'interesse della ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve rendere comprensibile, attraverso un'istruttoria adeguata, la concreta e attuale situazione di pericolo riferibile allo specifico esercizio.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo integri il contraddittorio e il quadro istruttorio rilevante.

Massime di principio

  • La sospensione di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottata senza accertare una responsabilità personale del titolare soltanto quando sussista un collegamento oggettivo, concreto e attuale tra l'attività del locale e una situazione di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • Il giudizio prognostico richiesto dall'art. 100 T.U.L.P.S. può essere formulato secondo il criterio del più probabile che non e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su fatti concreti e attuali, acquisiti mediante un'istruttoria adeguata e sufficientemente documentata.
  • La mera verificazione di un episodio violento occasionale, riferibile alla condotta individuale di un soggetto e non dimostrato come avvenuto all'interno del locale o come prosecuzione di fatti originati nell'esercizio, non è di per sé sufficiente a provare che il pubblico esercizio costituisca una fonte attuale di pericolo per la sicurezza pubblica.
  • L'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa del Questore nell'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. non esonera l'Amministrazione dall'onere di documentare gli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento; la mancata produzione dei verbali, dei controlli, degli esposti e degli altri atti richiamati può determinare un deficit istruttorio non superabile mediante generici riferimenti a tali elementi.
  • Segnalazioni generiche relative alla movida o al degrado di un intero quartiere, non specificamente riferite al singolo esercizio, e precedenti provvedimenti risalenti o collegati a circostanze eccezionali non dimostrano, in assenza di ulteriori elementi concreti, l'attualità di un pericolo riconducibile al locale.
  • La sospensione superiore a quindici giorni prevista dall'art. 9, comma 3, l. 287/1991 richiede una motivazione specifica sulle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che giustificano la maggiore durata.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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