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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37085/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il calcolo della continuazione operato dal G.E., sostenendo che per la determinazione della pena base il giudice dell'esecuzione ha erroneamente preso a riferimento la pena prevista nella sentenza piu grave precedente alla riduzione per il rito abbreviato invece della pena concretamente inflitta (netta della diminuzione premiale). Di conseguenza il ricorrente afferma che gli aumenti per i reati satellite avrebbero dovuto essere applicati sulle pene concretamente comminate nei due procedimenti successivi, ossia dopo la riduzione per il rito abbreviato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la modalità di calcolo adottata dal G.E., facendo applicazione del principio espresso da Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Ben Salam): quando si unificano, ai fini esecutivi, condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la pena base si assume nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato, sull'intera si applica l'aumento per continuazione e solo in seguito si computa la diminuzione per il rito abbreviato. La Corte ha inoltre richiamato Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà) per precisare che la differenza di ordine operativo assume rilievo soltanto se ricorrono pene dell'ergastolo o il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; nel caso di pene temporanee la diversa sequenza aritmetica non incide sul risultato finale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Richiamato come criterio moderatore che, se applicabile, può rendere rilevante l'ordine di calcolo delle singole componenti di pena; la Corte ha osservato che solo se interviene tale criterio la determinazione dell'ordine può mutare il risultato finale.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata a titolo generale in tema di concorso di reati e commisurazione della pena complessiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Fondamento per l'unificazione in sede esecutiva di piu sentenze pronunciate in distinti giudizi; disciplina applicata dal G.E. per determinare la pena complessiva.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sull'individuazione del reato piu grave nella procedura di unificazione esecutiva; utilizzata per stabilire quale pena debba essere assunta come base per i calcoli.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata relativamente a una delle sentenze sfruttate nel calcolo complessivo, in quanto resa con applicazione del rito dell'accordo (patteggiamento).

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Ben Salam)

    determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato

    Principio applicato dalla Corte: nella continuazione tra reati oggetto di condanne emesse in distinti giudizi abbreviati, si assume la pena base prima della riduzione per il rito, poi si applica l'aumento per continuazione e infine si computa la diminuzione per il rito.

  • Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007 (P.G. in proc. Volpe)

    Sostiene che la riduzione per rito abbreviato ha natura processuale e deve essere eseguita dopo le ordinarie operazioni di dosimetria della pena, principio coerente con l'orientamento applicato nel caso di specie.

  • Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)

    Chiarisce che la problematica interpretativa assume rilievo soprattutto nei casi di ergastolo o quando opera il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; per le pene temporanee la diversa sequenza di calcolo non incide sul risultato finale.

Massime di principio

  • Quando si unificano, in sede esecutiva, condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la prassi consolidata e la giurisprudenza maggioritaria prescrivono di assumere la pena base nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato, applicare gli aumenti per continuazione su tale base e poi computare la diminuzione per il rito sull'intero ottenuto.
  • La diminuzione per il rito abbreviato è qualificata come una diminuente di natura processuale e, per logica e temporalità, deve essere applicata dopo le ordinarie operazioni di dosimetria della pena.
  • L'ordine di calcolo rileva in modo decisivo solo se sono coinvolte pene dell'ergastolo o il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; per le pene temporanee, di norma, la diversa sequenza aritmetica non modifica il risultato finale.
  • In situazioni analoghe, impugnare il calcolo della continuazione ha probabilità di successo soprattutto quando il caso riguarda l'ergastolo o ipotesi nelle quali l'applicazione del criterio moderatore possa cambiare la natura o l'entità della pena complessiva; per le pene temporanee la contestazione è meno promettente.
  • A fini pratici, il difensore deve verificare: a) se la pena piu grave è temporanea o ergastolo; b) se l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. può intervenire; c) la corretta identificazione del reato piu grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.; solo dopo valutare la proposta impugnazione.

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