Cassazione Penale, Sentenza n. 7228/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per il porto di un machete e che ha concesso la sospensione condizionale della pena, articolando cinque censure: 1) il machete non sarebbe mai uscito dall'abitazione perché trovato nella rivendita/tabaccheria gestita dal ricorrente, locale pertinenziale dell'abitazione; 2) il locale era "appartenenza" dell'abitazione (assenza di bagno, distanza ~1,5 m, machete non destinato alla vendita); 3) mancherebbe l'elemento soggettivo perché l'imputato credeva in buona fede che il locale fosse pertinenza e la licenza commerciale autorizzava la detenzione di oggetti di ferramenta; 4) la sentenza d'appello non avrebbe valutato d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 5) il reato sarebbe prescritto poiché il machete sarebbe stato consegnato nel 2010 e mai spostato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato in tutte le parti. Sulla pertinenzialità (motivi 1 e 2) ha confermato che il locale aveva evidente destinazione commerciale e non era posto a servizio dell'abitazione; il rapporto di pertinenzialità è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sindacabile in cassazione quando motivato. Sul profilo soggettivo (motivo 3) la buona fede è rilevante in reati contravvenzionali solo se fondata su un elemento esterno positivo riconducibile all'operato dell'autorità amministrativa, circostanza qui assente; inoltre la contestata prova documentale (licenza/tabella merceologica) non è stata allegata al ricorso, violando il principio di autosufficienza, con conseguente inammissibilità di quel rilievo. Sulla particolare tenuità (motivo 4) la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la mancata richiesta in appello e la differenza logico-giuridica tra la concessione della sospensione condizionale (valutazione prognostica ex ante) e l'accertamento della particolare tenuità (giudizio ex post sul fatto) non consentono di ritenere obbligatoria la pronuncia d'ufficio in cassazione. Sulla prescrizione (motivo 5) la Corte ha escluso ogni rilievo: il fatto è avvenuto il 16/07/2021, i termini di prescrizione non erano maturati; l'anticipo della data al 2010 è congetturale e i reati di porto illegale perdurano finché dura il porto.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma che disciplina il porto e la detenzione di armi; nel caso in esame la condotta contestata è il porto fuori dall'abitazione di un machete ai sensi di questa normativa.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicabilità non possa essere desunta automaticamente dalla concessione della sospensione condizionale e che, se non dedotta in appello, non è agevolmente reclamabile in cassazione salvo che siano chiaramente indicati i presupposti.
art. 164 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena: decisione prognostica ex ante sulla non recidiva; la Corte ha sottolineato la differenza logica e giuridica tra questa valutazione e quella richiesta dall'art. 131-bis.
art. 157 cod. pen.
Norma sui termini di prescrizione: la Corte ha rilevato che al momento del giudizio i termini pertinenti non erano decorso.
art. 161 cod. pen.
Richiama i termini massimi di prescrizione; la Corte ha ritenuto non raggiunti tali termini rispetto al fatto commesso il 16/07/2021.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la giurisprudenza richiede il principio di autosufficienza del ricorso (allegazione o trascrizione integrale degli atti richiamati): la mancata allegazione della tabella merceologica ha reso inammissibile la deduzione collegata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di formulazione dei motivi nel ricorso: il ricorso è stato redatto nei limiti ma alcune deduzioni sono state ritenute inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio talune questioni processuali; la Corte richiama la giurisprudenza sul diverso regime dell'obbligo di rilevare d'ufficio la particolare tenuità, valutando che non sempre è possibile dedurlo per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un locale come pertinenza dell'abitazione richiede la verifica di un nesso funzionale oggettivo e della volontà di destinazione soggettiva: è accertamento di fatto del giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La mera prossimità fisica tra due immobili (es. 1,5 metri) non è di per sé sufficiente a configurare la pertinenzialità; conta la destinazione funzionale e la volontà di collegamento giuridico tra i beni.
- Per i reati contravvenzionali la buona fede esimente è rilevante solo se sorretta da un elemento esterno positivo riconducibile a comportamenti dell'autorità amministrativa che possano legittimare uno scusabile convincimento di liceità.
- In cassazione i motivi che si fondano su atti o documenti del processo devono allegare o trascrivere integralmente tali atti (principio di autosufficienza): altrimenti la deduzione è inammissibile.
- La concessione della sospensione condizionale della pena è una valutazione prognostica ex ante sulla non recidiva e non equivale automaticamente a un accertamento ex post della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis; si richiedono presupposti specifici per sollevare l'eccezione in cassazione.
- Per la prescrizione nei reati di porto illegale di arma occorre considerare la persistenza del porto: la data di acquisto o deposito non coincide automaticamente con la data di commissione del reato quando il porto sia continuativo.
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