Cassazione Penale, Sentenza n. 37887/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 3) mancanza di motivazione per mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ai sensi dell'art. 58 L. 689/81. L'imputata era stata dichiarata colpevole di furto aggravato e la Corte di Appello aveva confermato la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva negato le attenuanti generiche facendo riferimento alle modalità della condotta (uso di mezzo fraudolento, borsa schermata), al disinteresse processuale, a pendenze per fatti analoghi e alla personalità negativa dell'imputata; ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena e della libertà controllata sulla base della stessa valutazione prognostica negativa; ha inoltre rilevato che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. purché indichi quelli ritenuti prevalenti. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 cod. pen. (n.4 e n.6)
Le attenuanti di cui all'art. 62 n.4 (confessione) e n.6 (risarcimento o riparazione) sono state considerate nel giudizio di merito; la Corte di Appello ha ritenuto prevalenti alcune attenuanti nel giudizio abbreviato, ma ha comunque valutato nel complesso la personalità e le circostanze per negare le attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Il giudice deve valutare gli elementi indicati dall'art. 133 ai fini della determinazione della pena e della concessione dei benefici; tuttavia non è obbligato ad elencare tutti gli elementi, bastando che indichi quelli ritenuti decisivi o prevalenti nella sua valutazione.
art. 58 L. 24 novembre 1981 n. 689
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria può essere negata in base alla negativa prognosi e ai precedenti/pendenze; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione negativa circa la personalità dell'imputata.
art. 53 L. 689/81
In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie, il giudice valuta i criteri comuni per la determinazione della pena e può negare la sostituzione anche limitandosi ai precedenti quali indici ostativi senza dover esaminare tutti i parametri della norma.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento alla cassa delle ammende; qui la Corte ha applicato tale disposizione disponendo Euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n.176/2020
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi della disposizione che consente il giudizio per iscritto in determinate condizioni (richiamata proceduralmente).
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione complessiva della personalità e della condotta (modalità del reato, uso di mezzi fraudolenti, pendenze per fatti analoghi), non solo sulla mancanza di confessione.
- Il giudice di merito non è obbligato a esaminare e menzionare tutti i singoli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o prevalenti nella motivazione.
- La mancata cooperazione o il 'disinteresse' processuale non possono di per sé essere l'unico motivo assoluto per negare le attenuanti, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, a impedire la valorizzazione favorevole del comportamento dell'imputato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena o della sostituzione con sanzioni pecuniarie può essere implicito nella motivazione che evidenzia una prognosi negativa e precedenti/pendenze; il giudice può motivare il diniego richiamando i profili ritenuti ostativi.
- I giudizi di fatto del giudice di merito sulle circostanze attenuanti e sui benefici (sospensione, libertà controllata, sostituzione) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi decisivi.
- La confessione spontanea e la collaborazione sono elementi favorevoli ma la loro assenza non determina automaticamente l'esclusione dei benefici; occorre valutare il quadro complessivo e gli altri indici di pericolosità o recidiva.
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