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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37887/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 3) mancanza di motivazione per mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ai sensi dell'art. 58 L. 689/81. L'imputata era stata dichiarata colpevole di furto aggravato e la Corte di Appello aveva confermato la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva negato le attenuanti generiche facendo riferimento alle modalità della condotta (uso di mezzo fraudolento, borsa schermata), al disinteresse processuale, a pendenze per fatti analoghi e alla personalità negativa dell'imputata; ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena e della libertà controllata sulla base della stessa valutazione prognostica negativa; ha inoltre rilevato che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. purché indichi quelli ritenuti prevalenti. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen. (n.4 e n.6)

    Le attenuanti di cui all'art. 62 n.4 (confessione) e n.6 (risarcimento o riparazione) sono state considerate nel giudizio di merito; la Corte di Appello ha ritenuto prevalenti alcune attenuanti nel giudizio abbreviato, ma ha comunque valutato nel complesso la personalità e le circostanze per negare le attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice deve valutare gli elementi indicati dall'art. 133 ai fini della determinazione della pena e della concessione dei benefici; tuttavia non è obbligato ad elencare tutti gli elementi, bastando che indichi quelli ritenuti decisivi o prevalenti nella sua valutazione.

  • art. 58 L. 24 novembre 1981 n. 689

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria può essere negata in base alla negativa prognosi e ai precedenti/pendenze; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione negativa circa la personalità dell'imputata.

  • art. 53 L. 689/81

    In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie, il giudice valuta i criteri comuni per la determinazione della pena e può negare la sostituzione anche limitandosi ai precedenti quali indici ostativi senza dover esaminare tutti i parametri della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento alla cassa delle ammende; qui la Corte ha applicato tale disposizione disponendo Euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n.176/2020

    Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi della disposizione che consente il giudizio per iscritto in determinate condizioni (richiamata proceduralmente).

Massime di principio

  • La negazione delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione complessiva della personalità e della condotta (modalità del reato, uso di mezzi fraudolenti, pendenze per fatti analoghi), non solo sulla mancanza di confessione.
  • Il giudice di merito non è obbligato a esaminare e menzionare tutti i singoli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o prevalenti nella motivazione.
  • La mancata cooperazione o il 'disinteresse' processuale non possono di per sé essere l'unico motivo assoluto per negare le attenuanti, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, a impedire la valorizzazione favorevole del comportamento dell'imputato.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena o della sostituzione con sanzioni pecuniarie può essere implicito nella motivazione che evidenzia una prognosi negativa e precedenti/pendenze; il giudice può motivare il diniego richiamando i profili ritenuti ostativi.
  • I giudizi di fatto del giudice di merito sulle circostanze attenuanti e sui benefici (sospensione, libertà controllata, sostituzione) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi decisivi.
  • La confessione spontanea e la collaborazione sono elementi favorevoli ma la loro assenza non determina automaticamente l'esclusione dei benefici; occorre valutare il quadro complessivo e gli altri indici di pericolosità o recidiva.

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