Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31384/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso dal Comune di Radda in Chianti nei confronti di una società proprietaria di sette immobili, a seguito del mancato riconoscimento della ruralità di tali cespiti. La società aveva impugnato l’atto davanti alla CTP di Siena, che aveva respinto il ricorso. La CTR Toscana, invece, aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo rurali: (i) cinque autorimesse, considerate pertinenze di abitazioni di dipendenti impegnati nell’attività agricola; (ii) due fabbricati destinati ad attività agrituristica, reputando irrilevante la loro classificazione catastale come abitazioni di lusso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 9 d.l. 557/1993 e 8 d.lgs. 23/2011, sostenendo che la ruralità non può estendersi automaticamente a garages o pertinenze delle abitazioni dei dipendenti; secondo, violazione degli artt. 9 d.l. 557/1993 e 61 d.P.R. 1142/1942, deducendo che per i due fabbricati agrituristici la CTR avrebbe errato nel non valorizzare la classificazione catastale A/7 e le caratteristiche di lusso ai fini dell’esclusione della ruralità. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia e vizi relativi ai dinieghi di ruralità e alla motivazione/notificazione degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il primo motivo e tutto il ricorso incidentale della società. In particolare, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui le autorimesse pertinenziali di abitazioni rurali non potrebbero beneficiare della ruralità, valorizzando il regime delle pertinenze e la strumentalità all’attività agricola. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo ai due fabbricati agrituristici, chiarendo che la CTR avrebbe dovuto verificare in concreto se essi fossero davvero destinati a ricezione e ospitalità nell’ambito dell’agriturismo oppure semplicemente ad abitazione; la classificazione catastale A/7 e le caratteristiche di lusso non sono di per sé decisive, ma restano elementi da valutare alla luce dell’effettiva destinazione del bene e dell’eventuale mancata annotazione catastale del riconoscimento di ruralità. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la CTR aveva comunque esaminato i profili dedotti o perché le censure erano inammissibili/irrilevanti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557

    La ruralità dipende dalla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; la strumentalità all'attività agricola è centrale, e per i fabbricati agrituristici occorre verificare in concreto la destinazione all'ospitalità nell'ambito dell'azienda agricola.

  • art. 8 d.lgs. n. 23/2011

    Rilevante nel quadro della disciplina IMU richiamata nel ricorso principale.

  • art. 817 c.c.

    Il principio accessorium sequitur principale consente di considerare rurali anche le pertinenze del fabbricato principale, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere in catasto, considerando parte integrante l'area occupata e quella pertinenziale; la disciplina è richiamata anche per l'IMU.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    Per l'IMU restano ferme le definizioni dell'art. 2 d.lgs. 504/1992.

  • art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.l. n. 557/1993

    Le costruzioni destinate all'ospitalità nell'ambito dell'agriturismo possono essere rurali se strumentali all'attività agricola; le cause di esclusione della ruralità per fabbricati abitativi di lusso non si applicano automaticamente ai fabbricati strumentali.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1942

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia sul classamento catastale.

  • art. 74, comma 1, l. n. 342/2000

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione, ma la rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità anteriori ancora accertabili.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La doglianza sulla mancata allegazione degli atti presupposti è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, irrilevante nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i vizi denunciati nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di omessa pronuncia è stato respinto perché la CTR aveva comunque affrontato i profili dedotti.

  • d.m. 2 agosto 1969

    Le caratteristiche di lusso sono state ritenute non automaticamente ostative alla ruralità dei fabbricati strumentali; restano da valutare solo se gli immobili siano effettivamente abitativi.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Richiamato nel quadro normativo che esclude l'automaticità del riconoscimento della ruralità per mera autocertificazione.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    La mera autocertificazione non basta di per sé a ottenere automaticamente il riconoscimento della ruralità senza la relativa annotazione in atti.

  • art. 13, commi 14 e 14-bis, d.l. n. 201/2011

    Superano le precedenti previsioni che collegavano l'effetto retroattivo alla variazione del classamento.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013

    Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono la specifica annotazione in atti.

Massime di principio

  • In materia di IMU e ruralità dei fabbricati, la valutazione decisiva è la concreta strumentalità del bene all'attività agricola e, per le pertinenze, opera il principio per cui il bene accessorio segue il regime del bene principale quando ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.
  • Per i fabbricati destinati all'ospitalità nell'ambito dell'agriturismo, la classificazione catastale e le caratteristiche di lusso non escludono automaticamente la ruralità; occorre accertare in fatto se gli immobili siano effettivamente strumentali all'attività agrituristica oppure semplicemente abitativi.
  • Ai fini dell'esenzione IMU per ruralità, la mera domanda o autocertificazione non produce di per sé l'effetto fiscale richiesto se il procedimento catastale non si conclude con la relativa annotazione in atti.
  • La mancata notifica del diniego di ruralità non determina automaticamente l'esenzione: in assenza di annotazione favorevole, resta efficace la classificazione catastale preesistente fino a quando non venga rimosso il diniego o accertata in giudizio la ruralità in concreto.
  • In tema di atti catastali, la notificazione è condizione di efficacia della rendita o del provvedimento modificativo ai fini dell'utilizzo impositivo, ma una volta notificato l'atto può incidere anche su annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.